1. L’equiparazione è possibile alle seguenti condizioni:
a) Il diploma di maestro artigiano conseguito in un’altra provincia, regione o all’estero è stato acquisito in riferimento ad una professione rientrante sostanzialmente nell'elenco delle professioni di maestro artigiano di cui all’articolo 13, comma 1, della legge provinciale.
b) Il diploma di maestro artigiano conseguito in un’altra provincia, regione o all’estero è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri.
c) Il/La richiedente dimostra, con idonea documentazione, che il diploma di maestro artigiano si basa su un procedimento di qualificazione corrispondente agli standard minimi di cui all'articolo 3.
2. Si può inoltre presentare domanda di equiparazione di parti di esami di maestro artigiano sostenute in un’altra provincia, regione o all’estero alle parti d'esame gestione aziendale e pedagogia della formazione di cui all’articolo 15, comma 1, della legge provinciale, purché tali parti siano rispondenti.
3. L’equiparazione conferisce alla persona indicata sull'attestato di formazione professionale i diritti associati al corrispondente diploma di maestro artigiano rilasciato in Alto Adige.