(1) La lettera a) del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) in caso di nuova costruzione, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio la piena proprietà o il pieno usufrutto dell’area edificabile su cui viene realizzato l’alloggio oggetto dell’agevolazione, salvo quanto previsto alla lettera e) nel caso di nuova costruzione su terreno agevolato;”
(2) La lettera c) del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) in caso di recupero, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio la piena proprietà o il pieno usufrutto dell’immobile oggetto dell’agevolazione, salvo quanto previsto alla lettera e) nel caso di recupero su terreno agevolato;”
(3) Nel testo italiano del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine della lettera d) il punto è sostituito da un punto e virgola.
(4) Nel testo tedesco del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine della lettera d) il punto è sostituito da una virgola.
(5) Dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera e):
“e) se la nuova costruzione o il recupero sono realizzati su terreno agevolato e la proprietà dell’area o dell’immobile non è ancora intavolata a nome del richiedente o della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio, deve essere stata adottata dal comune la relativa delibera di assegnazione.”