1. Per gruppi di gioco si intende un’offerta ludico-educativa essenzialmente incentrata sul gioco, per bambini che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia.
2. I gruppi di gioco possono essere finanziati se soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono gestiti da un ente pubblico (ad es. il comune) oppure da un’organizzazione privata senza scopo di lucro;
b) sono costituiti da un minimo di sei e un massimo di dodici bambini;
c) i bambini si incontrano per giocare da una volta a massimo tre volte alla settimana nello stesso gruppo. Ogni incontro può durare non più di 3,5 ore, comprese l’entrata e l’uscita dei bambini; se specificato esplicitamente nella domanda, per la preparazione e il seguito di ogni incontro può essere riconosciuta al massimo un’ulteriore mezz’ora;
d) i bambini sono seguiti da una persona con una formazione pedagogica oppure da una/un assistente domiciliare all’infanzia (Tagesmutter) o da una persona di comprovata esperienza nel settore;
e) per i bambini del gruppo di gioco è prevista in ogni caso una quota di partecipazione.
3. A partire da 7 bambini è riconosciuto il finanziamento di un’ulteriore collaboratrice/un ulteriore collaboratore. In caso di bambini con disabilità accertata può essere riconosciuto un ulteriore fabbisogno di accompagnamento.
4. Per ogni collaboratrice/collaboratore che segue il gruppo di gioco è ammessa la spesa massima di euro 14,00 lordi all’ora.
5. Nei comuni strutturalmente deboli, dove sulla base del parametro di dotazione previsto per i servizi per la prima infanzia, non viene raggiunto il numero di cinque bambini e in cui non esistono altri servizi di sostegno alle famiglie, possono essere finanziati anche gruppi di gioco con meno di sei bambini e per cinque giorni alla settimana.