1. Il contributo e il rispettivo anticipo devono essere rendicontati entro i seguenti termini:
a) per l’attività ordinaria: entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il programma di attività annuale agevolato;
b) per progetti: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione;
c) per investimenti: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se previsto in base al cronoprogramma.
2. La rendicontazione delle spese ammesse deve essere presentata entro i termini previsti, pena la revoca del beneficio. Se il beneficiario ha percepito un anticipo, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
3. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
4. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dai termini di cui al comma 1, lettera a), b) e c), previsti per la presentazione della domanda di liquidazione ai sensi dell’articolo 19.