1. Il richiedente o il proprietario deve garantire che la struttura finanziata venga utilizzata esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 1, salvo quanto stabilito dai commi successivi. La struttura oggetto di contributo può essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività non qualificate come economiche ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.
2. Per gli investimenti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) è possibile cambiare la destinazione d’uso dopo il loro periodo di ammortamento. Per la modifica della destinazione d’uso è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia per la famiglia; ogni altra disposizione non è valida. Se la destinazione d’uso viene modificata, con autorizzazione, prima del periodo di ammortamento, il contributo deve essere restituito in misura proporzionale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. Se il cambio di destinazione non viene richiesto o autorizzato, l’ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l’integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi legali.
3. L'assegnazione di finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili di cui all’articolo 14, comma 1 lettera a) adibiti ad attività di cui all’articolo 1, comporta un vincolo di destinazione d’uso della struttura di 30 anni dalla concessione del contributo. Per gli enti pubblici la destinazione d’uso è autorizzata con delibera; i soggetti privati devono annotare la destinazione d’uso in un verbale del proprio organo direttivo.
4. L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riadattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del precedente comma 3 deve essere previamente autorizzata con provvedimento dalla Giunta provinciale. In questo caso l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito.
5. In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi legali.