(1) In applicazione dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato a seguito degli accordi finanziari sottoscritti con il Governo e recepiti con le leggi 23 dicembre 2009, n. 191, e 23 dicembre 2014, n. 190, la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali appartenenti al proprio sistema territoriale integrato includono, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra le entrate finali anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giu¬gno 2011, n. 118.