(1) Per le scuole in lingua tedesca e ladina, le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, vengono tradotte e trasmesse al Ministero dalla rispettiva Intendente scolastica/dal rispettivo Intendente scolastico.
(2) Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che si conclude con l’esame di Stato, le tracce d’esame sono stabilite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.
(3) La commissione d’esame può attribuire, per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.