(1) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche della candidata/del candidato. Nelle scuole delle località ladine essa è volta all’accertamento della padronanza della lingua italiana o tedesca.
(2) Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, le prove d’esame per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine sono stabilite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.
(3) La commissione d’esame può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.