(1) Al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato è allegato il curriculum dell’alunna/dell’alunno di cui all’articolo 1/sexies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione del curriculum dell’alunna e dell’alunno.