1. Il contributo è concesso a lavoratrici e lavoratori dipendenti che, dalla dimora abituale al posto di lavoro, devono spostarsi su un percorso superiore a 18 chilometri (solo andata) e non situato lungo linee di trasporto pubblico con un’offerta cadenzata di almeno mezz’ora. Il contributo è concesso nei seguenti casi:
a) se il lavoratore o la lavoratrice non può utilizzare i mezzi pubblici di linea, in quanto il primo mezzo pubblico consente di raggiungere il posto di lavoro solo dopo l’inizio del turno lavorativo o l’ultimo mezzo pubblico parte prima della fine del turno lavorativo;
b) se il tempo di attesa complessivo nell’utilizzo dei mezzi pubblici di linea più idonei a raggiungere il posto di lavoro, tenendo conto anche di eventuali percorsi a piedi, è di almeno 60 minuti, calcolati sommando:
1) il tempo di attesa tra l’orario di arrivo programmato del mezzo pubblico di linea più adatto a raggiungere il posto di lavoro e l’inizio del turno lavorativo;
2) il tempo di attesa tra la fine del turno lavorativo e l’orario di partenza programmato del primo mezzo pubblico di linea più vicino al posto di lavoro;
3) il tempo/i tempi di attesa negli interscambi dei mezzi pubblici di linea sia nel percorso di andata sia in quello di ritorno;
c) se il lavoratore o la lavoratrice deve percorrere più di 10 chilometri dalla dimora abituale alla più vicina fermata con possibilità di parcheggio da cui sia possibile prendere un mezzo pubblico di linea con un tempo d’attesa complessivo inferiore a 60 minuti, calcolato ai sensi della lettera b).