(1) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3, è inserita la seguente lettera g-bis):
“g-bis) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile agricoltura;”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.