1. Nelle aree di tutela dell’acqua potabile con specifico piano di tutela i lavori di scavo sono sottoposti a prescrizioni particolari. Per la realizzazione di sonde geotermiche in tali aree possono essere state emanate apposite prescrizioni o divieti.
2. Per la realizzazione di sonde geotermiche in prossimità di utenze idriche esistenti vanno mantenute le seguenti distanze minime:
a) un raggio di 200 m da pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idropotabile pubblico, qualora non esista ancora un piano di tutela specifico per il pozzo;
b) 200 m a monte e 30 m a valle di sorgenti utilizzate;
c) un raggio di 100 m da pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idrico privato e un raggio di 30 m da pozzi utilizzati per scopi vari.
3. Le distanze minime riportate al comma 2 possono essere ridotte soltanto se viene dimostrato, tramite un approfondito studio geologico, che la realizzazione del progetto non comporta un danneggiamento delle utenze idriche esistenti. L’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche rilascia, sulla base di questo studio, un parere per la posa delle sonde geotermiche.
4. Nelle zone geologicamente instabili e sensibili (p.es. aree franose, zone di forte allentamento tettonico) così come nelle zone minerarie abbandonate o nei siti inquinati dismessi è vietata la posa di sonde geotermiche. In queste zone la posa di registri geotermici necessita di un parere geologico positivo.
5. L’installazione di sonde geotermiche in falde acquifere in pressione o artesiane è vietata. Queste sono riservate di principio all’uso potabile. Se si incontra una falda acquifera isolata idonea a scopi idropotabili, la trivellazione deve essere interrotta e, dopo l’inserimento di un packer, cementata ai sensi dell’articolo 6, comma 3. Il rinvenimento va comunicato all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.
6. Le perforazioni devono rispettare per tutta la profondità le distanze legali dal confine di proprietà; in assenza di relative prescrizioni, va rispettata la distanza minima di 4 m. La riduzione della distanza minima dal confine di proprietà così come il passaggio sotto proprietà adiacenti sono subordinati alle dichiarazioni di assenso da parte dei proprietari dei fondi confinanti.
7. Per impianti di sonde geotermiche con una potenza massimale di scambio termico con il sottosuolo superiore a 50 kW è prescritta l’esecuzione di un TRT (Thermal Response Test) durante la prima perforazione, così come l’impiego di una simulazione al computer. L’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche può prescrivere questo tipo di prove anche in caso di potenze massimali minori.