L’articolo 18, comma 5, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, prevede la possibilità di concedere contributi per la realizzazione di lavori atti alla conservazione del quadro paesaggistico in zone tutelate.
In particolare, si sostengono il mantenimento di tetti in scandole o in paglia, steccati tradizionali, muri a secco, esempi dell’architettura contadina e sistemi di coltivazione tradizionale o altri interventi per la tutela del paesaggio.
Con la deliberazione n. 1420 del 9 dicembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione di contributi per interventi di mantenimento e cura del paesaggio.
Con la deliberazione n. 187 del 23 febbraio 2016 la Giunta provinciale ha disposto che i predetti criteri trovano applicazione anche nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio.
La Giunta provinciale ritiene opportuno diversificare la concessione di contributi per tetti in scandole.
In concreto si vorrebbe ammettere anche il rivestimento di tetti di fienili e di edifici agricoli accessori, riducendo l’aliquota di contributo al 50 per cento.
Si rende pertanto necessario modificare i criteri.
L’Avvocatura della Provincia ha sottoposto le modifiche a controllo giuridico, linguistico e legistico (vedasi parere del 22.03.2018).
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi
1. di approvare la seguente modifica ai “Criteri per la concessione di contributi per interventi di mantenimento e cura del paesaggio”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1420 del 9 dicembre 2015:
I primi tre commi del punto 7) “Rivestimento/Isolazione” dell‘Allegato ai predetti criteri (Oggetti e interventi ammessi a contributo – Elenco aliquote contributive) sono così sostituiti:
“Il tetto in scandole quale copertura alpina tradizionale in tutte e due le sue forme (di "Legschindeldach" e di tetto inchiodato) in origine è quasi sempre stato posato senza l'utilizzo di alcun rivestimento, cioè è stato posato immediatamente sui listelli (intelaiatura) del tetto.
Per questo motivo, per le coperture di cappelle, torri, mulini, forni e segherie, le scandole devono essere posate su tutte le parti del tetto come era praticato in origine, cioè senza alcun rivestimento. Il rivestimento è ammesso soltanto se si tratta di edifici abitativi, baite di montagna, fienili ed edifici agricoli accessori; in tal caso l’aliquota di contributo per i tetti con rivestimento di fienili e di edifici agricoli accessori è ridotta al 50 per cento.
In ogni caso nei tetti rivestiti va garantita - tramite un'adeguata intelaiatura - la sufficiente areazione delle scandole con luce di almeno 8 cm (vedi grafico seguente). Al colmo del tetto la falda esposta alle intemperie dovrebbe superare di poco l'altra falda e lasciare aperta una fessura sottostante per permettere una sufficiente circolazione d'aria.”
2. La modifica approvata con la presente delibera esplica i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
3. La nuova disciplina si applica alle domande di contributo presentate dopo la pubblicazione della stessa. Per l’anno 2018 il termine per la presentazione delle domande per tetti rivestiti a scandole di fienili e di edifici agricoli accessori è prorogata al 30 aprile 2018.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.