(1) Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle questioni attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in provincia di Bolzano, per la durata della legislatura con delibera della Giunta provinciale è istituito il comitato di gestione quale organo consultivo dell’amministrazione provinciale, che è così composto:
(2) Il comitato elegge la/il presidente e la/il vicepresidente tra i propri componenti. Per ciascuna e ciascuno dei componenti titolari previsti dal comma 1 è nominata/o una o un supplente. Alle componenti e ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.
(3) Il comitato di gestione:
(4) Le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.
(5) Le/I componenti che rimangano assenti, senza giustificato motivo, da più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Spetta al comitato di gestione dichiarare la decadenza di tali componenti, le/i quali vengono sostituite/i con delibera della Giunta provinciale.