(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge stimati, a decorrere dall’anno 2018, in 1.350.000,00 euro, si provvede:
(2) Le risorse finanziarie del Parco possono essere inoltre integrate da diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono alla Provincia o dei quali essa abbia la gestione, ovvero da introiti derivanti da prodotti.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(4) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.