(1) È istituito un Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze. Il Tavolo di coordinamento:
(2) Il Tavolo di coordinamento è nominato per la durata della legislatura ed è composto da:
(3) Per affrontare la trattazione di tematiche che richiedono competenze tecnico-scientifiche su impatti e vulnerabilità delle misure proposte, il Tavolo si avvarrà della collaborazione di uno o più componenti del Comitato tecnico di cui all’articolo 8.
(4) La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del Tavolo di coordinamento. I componenti sono nominati dall’Assessora/ dall’Assessore competente per le politiche sociali. Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.