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g) Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 21)
Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari

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1)
Pubblicata nel B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge disciplina le modalità di gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale. Oltre a valorizzare l’attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale, la legge intende anche promuovere una migliore sostenibilità ambientale riducendo gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari.

(2)  Tale scopo viene perseguito in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, nonché ai principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, e alle prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e di smaltimento dei rifiuti.

(3)  Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Provincia promuove le seguenti attività:

  1. il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale;
  2. l’autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
  3. il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
  4. azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari, anche per uso personale o familiare;
  5. campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni finalizzate alla divulgazione delle finalità previste dalla presente legge.

(4)  Per perseguire le finalità previste dalla legge, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse e sostenute mediante gli strumenti previsti dalle leggi provinciali per i relativi settori, con specifico riguardo alle politiche sociali, alla salute, all’agricoltura, al commercio, ai servizi e alla tutela dell’ambiente.

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ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Modalità di cessione e requisiti  di conservazione delle eccedenze alimentari)
ActionActionArt. 4 (Modalità di cessione e requisiti  di conservazione dei medicinali)
ActionActionArt. 5 (Modalità di cessione delle altre  eccedenze non alimentari)
ActionActionArt. 6 (Strumenti di intervento)
ActionActionArt. 7 (Tavolo di coordinamento)  
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