1. L’ufficio provinciale competente conferma per iscritto che la domanda è stata regolarmente presentata ai sensi delle disposizioni sull’avvio del procedimento.
2. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono al competente ufficio provinciale.
3. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro i termini previsti, sono archiviate d’ufficio.