1. L’aiuto per gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), viene concesso nella seguente misura:
a) agli impianti stradali di distribuzione di carburanti che possiedono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a): 70 per cento della spesa ammessa;
b) agli impianti stradali di distribuzione di carburanti che possiedono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b): 40 per cento della spesa ammessa.
2. L’aiuto per gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), viene concesso nella misura del 20 per cento.