1. La concessione o il diniego dell’aiuto sono disposti dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente.
2. La rendicontazione finale della spesa va presentata presso l’ufficio provinciale competente entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
3. Di regola non sono ammesse proroghe di questo termine. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, l’aiuto è automaticamente revocato.
4. Se la presentazione del rendiconto finale non avviene entro il termine previsto, l’aiuto è revocato.
5. Nel caso in cui il beneficiario/la beneficiaria per motivate ragioni non riesca a realizzare gli investimenti nell’anno di riferimento, può spostarli all’anno immediatamente successivo, previa comunicazione scritta e motivata. Tale comunicazione deve pervenire all’ufficio competente prima dello scadere dell’anno di presentazione della domanda.