(1) Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è così sostituito:
“2. Il limite di cui al comma 1, lettera a), e il limite di tre ettari di frutteto o vigneto di cui al comma 1, lettera b), sono riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di 40 unità di bestiame adulto di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in base alla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.”