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i) Accordo 9 febbraio 2018, n. 01)
Accordo sull'attuazione delle aggregazioni funzionali territoriali nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2018, n. 8.

Art. 7  (Trattamento economico della Continuità Assistenziale (CA))

A. Continuità Assistenziale nei giorni feriali

(1) La CA viene erogata gratuitamente agli iscritti dei Medici di Assistenza Primaria facenti parte dell’AFT e con le tariffe previste per le visite occasionali per i residenti in ambiti territoriali di altre AFT o ambiti territoriali o al di fuori della PAB.

(2) Preso atto della carenza attuale di medici di medicina generale convenzionati per la C.A. in possesso dei requisiti previsti a livello nazionale e provinciale, dovendo comunque garantire il servizio in ottemperanza al dettato costituzionale della tutela della salute ed in attesa dell’implementazione della CA svolta all’interno delle AFT, transitoriamente e fino al 31 dicembre 2018, il servizio di CA feriale negli ambiti in cui non è attiva la CA garantita da medici convenzionati, viene svolta ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c) con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo e con il seguente trattamento economico:

  1. La quota capitaria aggiuntiva per medico di assistenza primaria e per ciascun turno di 12 ore è pari a € 0,25 (zero//25) per ciascun iscritto, se il servizio di CA viene svolto dal medico di assistenza primaria singolarmente e solo per i propri iscritti, con il tetto retributivo massimo di Euro 76,21 (settantasei//21) per turno;
  2. Se il servizio di CA viene svolto a turno dai medici di assistenza primaria dell’ambito territoriale di riferimento, la quota capitaria aggiuntiva per ciascun turno di 12 ore è pari a € 0,25 (zero//25) per ogni iscritto dei medici partecipanti alla turnazione, con tetto retributivo massimo di:
    1. Euro 139,73 (centotrentanove//73) se questo viene coperto a turno da due medici di assistenza primaria;
    2. Euro 165,14 (centosessanta-cinque//14) se questo viene coperto a turno da tre medici di assistenza primaria;
    3. Euro 190,74 (centonovanta//74) se questo viene coperto a turno da quattro medici di assistenza primaria;
    4. Euro 215,92 (duecentoquindici//92) se questo viene coperto a turno da cinque medici di assistenza primaria.

(3) Non sono ammesse associazioni superiori a cinque medici di medicina generale di assistenza primaria.

(4) Relativamente alla CA effettuata nei giorni feriali, il trattamento economico previsto per la CA dal comma 5, lettera B. dell’articolo 10 del vigente AIP è sospeso fino al 31.12.2018.

B. Continuità Assistenziale nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali

(1) Con l’esclusione della C.A. nel Distretto di Bolzano e comuni limitrofi, la C.A. viene erogata gratuitamente ai residenti nell’ambito territoriale di riferimento dell’AFT da parte del medico di turno e a pagamento con le tariffe previste per le visite occasionali per i residenti in ambiti territoriali di altre AFT o al di fuori della PAB.

(2) Ove la AFT comprendesse più ambiti territoriali, per la CA svolta nei giorni festivi, prefestivi e festivi infrasettimanali viene previsto un medico di CA per ambito territoriale.

(3) Al medico di turno viene riconosciuto il trattamento economico previsto dall’articolo 10, lettera B. del vigente AIP.

(4) Per i cittadini UE valgono le vigenti norme nazionali.

(5) Prestazioni assistenziali a cittadini extra UE sono erogate in regime libero professionale.

(6) Eventuali prestazioni aggiuntive erogate ad aventi diritto sono notulate al Comprensorio Sanitario di appartenenza del medico di CA.

(7) I compiti del medico di CA sono quelli previsti dall’articolo 67 del vigente ACN.

(8) Per turni diurni (ore 08:00 – ore 20:00) e notturni (ore 20:00 – ore 08:00) di particolari festività è riconosciuto un importo aggiuntivo forfettario per medico di turno pari a Euro 50,00 (cinquanta//00).

(9) I turni diurni (di particolari festività) sono i seguenti:

  1. Primo dell’Anno (1 gennaio);
  2. Domenica di Pasqua;
  3. Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
  4. Lunedì di Pentecoste;
  5. Ferragosto (15 agosto);
  6. Natale (25 dicembre);
  7. Santo Stefano (26 dicembre).

(10) I turni notturni (di particolari festività) sono i seguenti:

  1. Dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 08:00 del 25 dicembre;
  2. Dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 08:00 del 1 gennaio.

(11) I nominativi dei medici di turno vengono comunicati mensilmente ed entro il 20 del mese precedente dal referente AFT al Servizio Amministrativo del Comprensorio Sanitario di competenza.

(12) Eventuali cambiamenti vanno comunicati direttamente dal medico di turno al Servizio Amministrativo con il nominativo e il recapito telefonico del medico sostituto.

(13) La gestione delle chiamate telefoniche della CA verrà regolamentata con modalità uniforme in tutto l’ambito provinciale dall’ASDAA mediante la messa a disposizione di un numero unico, attivato dal momento dell’entrata a regime delle AFT, i cui aspetti organizzativi verranno concordati in sede di comitato aziendale.

C. Continuità Assistenziale diurna e notturna a ospiti delle Residenze per Anziani nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali

(1) Essa viene garantita dal medico dell’AFT competente per ambito territoriale di turno.

(2) Con decorrenza 01.01.2018 le quote capitarie sospese degli ospiti delle residenze per anziani (di seguito RSA) situate in ambiti territoriali non coperti dalla continuità assistenziale erogata ai sensi dell’art. 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN e il relativo importo per assistiti “over 75 anni” così come determinato dall’articolo 59, lettera A), comma 9 ACN 29 luglio 2009 incrementato ai sensi dell’articolo 8 Tabella B ACN luglio 2010, ove dovuto, confluiscono in un fondo utilizzato per la copertura economica della continuità assistenziale diurna e notturna agli ospiti della singola RSA nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali.

(3) L’importo del fondo viene identificato in base al numero degli ospiti delle RSA al 31 dicembre di ogni anno con i criteri sopra riportati, diviso per la somma delle ore/anno totali di continuità assistenziale e moltiplicato per le ore di copertura del turno di CA.

(4) Tale importo aggiuntivo viene riconosciuto al medico dell’AFT competente per ambito territoriale che garantisce la Continuità Assistenziale agli ospiti della RSA.

(5) Ove più medici garantissero il servizio, l’importo come sopra determinato viene diviso tra i medici.

(6) Nulla è dovuto ai medici che svolgono il servizio di Continuità Assistenziale nelle RSA che non hanno stipulato alcuna convenzione ai sensi dell’Accordo per l’Assistenza Medica nelle RSA della provincia Autonoma di Bolzano siglato dalle parti il 15 dicembre 2015.

D. Continuità Assistenziale a utenti in età pediatrica non iscritti ai medici dell’AFT nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali.

(1) Con l’esclusione della CA nel Distretto di Bolzano e comuni limitrofi, preso atto dell’articolo 55, comma 1 dell’ACN dei pediatri di Libera scelta che prevede che la CA e l’assistenza ai turisti disciplinata dell’Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri; visto l’articolo 67, comma 1, 2° capoverso dell’ACN per la medicina generale che prevede che in presenza di forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività di CA è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima; considerato che l’articolo 5 del DPR 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (LEA) prevede l’obbligo di garantire la copertura assistenziale h24 a tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, età pediatrica compresa, le parti concordano che la CA agli iscritti ad un pediatra di Libera Scelta convenzionato per l’ambito territoriale di riferimento, verrà garantita dal medico dell’AFT di turno.

(2) A fronte del servizio di CA svolto a favore di soggetti in età pediatrica (0 – 14 anni) residenti nell’ambito territoriale dell’AFT ma non iscritti ai medici dell’AFT stessa, al medico dell’AFT di turno viene riconosciuto un compenso orario aggiuntivo pari ad Euro 3,00 (tre//00).

(3) Tale compenso orario aggiuntivo non viene riconosciuto negli ambiti territoriali dove non è presente un Pediatra di Libera Scelta convenzionato, in quanto gli utenti in età pediatrica sono iscritti a medici di medicina generale.

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