(1) Premessa l’obbligatorietà della partecipazione alle AFT dei medici di medicina generale con l’espletamento di quanto previsto dall’articolo 26/bis del vigente ACN e che è compito dell’ASDAA garantire il collegamento tramite SIS-Access e Cloud con licenza fornita dalla Pubblica Amministrazione, ogni medico di medicina generale deve presentare una autocertificazione attestante la sua partecipazione all’AFT e il possesso dei requisiti necessari a ottemperare ai compiti precedentemente elencati, con particolare riguardo alla compatibilità del programma gestionale dello studio medico con le specifiche tecniche fornite dalla Pubblica Amministrazione qualora non rientrante nei programmi certificati dall’amministrazione stessa.
(2) In assenza di tale autocertificazione, nel caso di mancata accessibilità al cloud per motivi legati al programma gestionale o nella impossibilità di collegamento in rete con gli altri medici dell’AFT per cause non imputabili al SIS-Access, non verrà liquidata la quota a parte dell’importo previsto all’articolo 9/bis comma 6 e all’articolo 12, comma 1, lettera b) del vigente AIP.
(3) Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, valgono le norme riportate nell’Accordo Collettivo Nazionale e nell’Accordo Integrativo Provinciale vigenti.