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h) Accordo 23 agosto 2017, n. 001)
Accordo integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni

1)
Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2017, n. 35.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP), ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, disciplina alcuni aspetti del rapporto di lavoro tra Azienda sanitaria dell’Alto Adige (di seguito Azienda sanitaria) e i medici specialisti ambulatoriali interni (di seguito specialisti ambulatoriali), che, in forma diretta, erogano prestazioni specialistiche ai fini curativi, preventivi e riabilitativi.

(2) Il rapporto è da considerarsi a tutti gli effetti come unico, anche se lo specialista ambulatoriale svolge la sua attività in luoghi di lavoro diversi e/o in più comprensori sanitari, che applicano l’Accordo collettivo nazionale (di seguito ACN) e l’Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP) riguardante questo settore.

(3) Agli specialisti ambulatoriali ai sensi del comma 1 è riconosciuta e assicurata la piena indipendenza professionale; i medici garantiscono in ogni caso la piena disponibilità a forme di collaborazione e dell’integrazione funzionale con gli altri Servizi specialistici dell’Azienda sanitaria.

(4) La dizione „specialista ambulatoriale“ contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria iscritti all’albo degli odontoiatri.

Art. 2 (Principi generali)

(1) Il presente AIP disciplina le materie ad esso demandate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 17 dicembre 2015 (di seguito ACN) ed apporta al medesimo le integrazioni e le modificazione richieste dalle specificità locali.

(2) Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall’ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente AIP può essere integrato mediante successivi accordi.

(3) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo ACN, le parti concordano la riapertura del tavolo di trattativa per le opportune modifiche e/o integrazioni.

(4) L’Azienda sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche si avvale degli specialisti ambulatoriali utilizzando le ore di attività formalmente deliberate.

(5) Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’AIP, e di norma annualmente, ciascun Comprensorio Sanitario dell’Azienda Sanitaria determina il fabbisogno orario degli specialisti ambulatoriali per branca specialistica.

(6) Le parti concordano sulla necessità di periodici incontri per verificare il procedere nel recepimento dell’ACN e nell’applicazione dell’AIP.

Art. 3 (Decorrenza e rinvio)

(1) L’applicazione del presente Accordo decorre dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Sono fatte salve specifiche decorrenze espressamente indicate per taluni istituti.

(3) Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni previste dall’ACN.

Art. 4 (Comitato provinciale)

(1) Come previsto dall’articolo 15 del ACN, in sede provinciale è costituito il Comitato provinciale degli specialisti ambulatoriali, avente composizione paritaria.

(2) Esso è costituito da rappresentanti di Parte Pubblica (Assessorato provinciale alla Salute e Azienda Sanitaria) e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 12 dell’ACN.

(3) Il Comitato provinciale è composto da due rappresentanti della Parte Pubblica e da due rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.

(4) L’Assessora/L’Assessore pro tempore o una persona da lei/lui delegata presiedono al Comitato provinciale.

(5) Per ogni membro effettivo della delegazione pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostitutivo.

(6) La composizione numerica per la ponderazione dei voti dei rappresentanti delle OO.SS, ai sensi dell’articolo 12 dell’ACN, è rilevata sulla base delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, che sono state comunicate all’Azienda Sanitaria dai medici specialisti per la ritenuta del contributo sindacale.

(7) Alle riunioni del Comitato provinciale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia.

(8) Tale esperto/ consulente, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese, nonché diritto di voto.

(9) L’attività del Comitato è principalmente diretta a:

  1. formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria provinciale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;
  2. fornire indirizzi all’Azienda sanitaria ed al Comitato zonale per l’uniforme applicazione dell’AIP;
  3. attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
  4. formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse provinciale;
  5. avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse;
  6. nominare il tavolo tecnico;
  7. fissare annualmente l’importo di cui all’articolo 7, comma 5;
  8. svolgere inoltre ogni altro compito assegnatogli dall’ACN e dal presente Accordo;

Art. 5 (Comitato zonale)

(1) Come previsto dall’articolo 16 del ACN è costituito il Comitato zonale dei medici specialisti ambulatoriali, avente composizione paritaria.

(2) Esso è costituito da rappresentanti della Parte Pubblica (Azienda sanitaria) e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dell’AIP.

(3) Il Comitato zonale è composto da due rappresentanti della Parte Pubblica e da due rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.

(4) Il direttore Generale dell’Azienda sanitaria o suo delegato è rappresentante di diritto della Parte pubblica di cui al comma 2 e presiede il Comitato stesso.

(5) Per ogni membro effettivo della delegazione pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostitutivo.

(6) Alle riunioni del Comitato zonale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia.

(7) Tale esperto/ consulente, in quanto non facente parte del Comitato zonale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese, nonché diritto di voto.

(8) L’attività del Comitato zonale è principalmente orientata a:

  1. formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e comprensoriale nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi all’instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro;
  2. monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo aziendale;
  3. monitorare il funzionamento delle AFT e delle UCCP per le attività di competenza;
  4. collaborare alla valutazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche;
  5. Proporre soluzioni e percorsi di semplificazione dell’accesso alla specialistica, per la corretta gestione delle liste d’attesa ed il contenimento dei tempi di effettuazione delle prestazioni;
  6. proporre programmi di de-ospedalizzaizone, dimissioni protette, percorsi integrati con l’assistenza primaria ed ospedaliera;
  7. svolgere attività di promozione e sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
  8. definire le procedure ed individuare i componenti della commissione tecnica aziendale di cui all’articolo 18, comma 5 dell’ACN;
  9. esprimere i pareri in merito alle procedure di cui all’articolo 28, comma 3 e articolo 29, comma 3 dell’ACN;
  10. raccogliere i progetti obiettivo/PDTA/Obiettivi Assistenziali e gestionali (OAG) proposti dall’Azienda sanitaria e /o dai rappresentanti degli specialisti ambulatoriali entro il 30 settembre di ogni anno, nonché le relative fasi programmatiche ed indicatori di obiettivo e risultato;
  11. svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dall’ACN e dal presente Accordo.  

Art. 6 (Funzioni dello/della specialista)

(1) Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico specialista ambulatoriale interno espleta le seguenti funzioni:

  1. assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico tenuto conto dei compiti previsti dall’ACN e dal presente Accordo;
  2. si fa parte attiva della continuità dell’assistenza;
  3. attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.

Art. 7 (Programmi e progetti assistenziali)

(1) L’Azienda sanitaria e /o i rappresentanti degli specialisti ambulatoriali entro il 30 settembre di ogni anno propongono al Comitato zonale di cui all’articolo 5 del presente Accordo i progetti obiettivo/PDTA/Obiettivi Assistenziali e gestionali (OAG), nonché le relative fasi programmatiche ed indicatori di obiettivo e risultato.

(2) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Tavolo tecnico dovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di cui al comma precedente.

(3) I progetti obiettivo/PDTA/obiettivi assistenziali e gestionali (OAG) approvati avranno di norma decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo e la durata di dodici mesi.

(4) L’importo annuo stanziato dalla Provincia per PDTA e OAG può essere ridiscusso annualmente in sede di Comitato Provinciale su richiesta di una delle parti.

(5) La verifica circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o in forma aggregata, si svolgerà sulla base di criteri accordati con le OO.SS. firmatarie di cui all’articolo 12, comma 4, dell’ACN.

(6) Entro i tre mesi successivi il Tavolo tecnico effettuerà la valutazione del raggiungimento o meno degli indicatori di risultato con successiva liquidazione degli importi identificati.

Art. 8 (Graduatoria provinciale)

(1) Il Comprensorio Sanitario di Bolzano è incaricato dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 17 del vigente ACN, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2017, n. 694.

(2) Ai fini dell’inclusione nella graduatoria provinciale annuale gli specialisti ambulatoriali devono presentare o inviare la domanda con plico raccomandato o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine del 31 gennaio al Comprensorio sanitario di Bolzano, corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

(3) Lo specialista ambulatoriale, che sia già stato iscritto nella graduatoria provinciale degli specialisti ambulatoriali dell’anno precedente, deve presentare annualmente con la domanda integrativa, l’autocertificazione dell’iscrizione all’albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

(4) Il Comprensorio di Bolzano è incaricato di predisporre la graduatoria provinciale sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all’allegato 1 al vigente ACN.

(5) La graduatoria provinciale è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell’Azienda sanitaria. Entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare al Comprensorio sanitario di Bolzano istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

(6) La graduatoria provinciale definitiva degli specialisti ambulatoriali per titoli per ciascuna branca specialistica è approvata dal Direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale www.sabes.it entro il 31 dicembre.

Art. 9 (Nuove forme organizzative)

(1) Gli specialisti ambulatoriali operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative assistenziali.

Art. 10 (Aderenza al sistema informativo)

(1) Gli specialisti ambulatoriali aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) della Provincia autonoma di Bolzano, dell’Azienda Sanitaria e quello nazionale.

(2) L’obbligo di cui al precedente comma costituisce condizione irrinunciabile, sia per l’accesso alla, sia per il mantenimento della, convenzione.

Art. 11 (Trattamento economico)

(1) Ai sensi del vigente ACN, il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali si articola in:

  • A. Quota oraria
  • B. Quota variabile, nell’ambito dei programmi provinciali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e di appropriatezza.

A- Quota oraria

1. Per la determinazione della quota oraria si rinvia alle disposizioni dell’articolo 41,

comma 1, lettera A) dell’ACN.

B- Quota variabile

1. La quota variabile prevista

dall’articolo 41, lettera B) dell’ACN è così suddivisa:

  1. Per l’abbattimento delle liste di attesa (di cui al comma 1, lettera a) viene riconosciuto un importo aggiuntivo orario pari ad Euro 3,42755 (tre//42755).
  2. Per l’indennità di bilinguismo di cui al comma 1, lettera g), così come regolamentato al comma 12 dello stesso articolo, viene riconosciuto un importo aggiuntivo orario pari ad Euro 1,104 (uno//104).
  3. Per le spese di viaggio di cui al comma 1 relative ad incarichi svolti in Comuni diversi da quello di residenza, così come regolamentato all’articolo 48, comma 1, dell’ACN, viene riconosciuto un importo aggiuntivo che è calcolato in base al valore rimborso chilometri fissato ai sensi dello stesso articolo dell’ACN per ogni semestre dalla SISAC.

(2) A ciascun medico specialista interno con incarico a tempo indeterminato è riconosciuto una quota oraria di ponderazione di euro 2,95 (due//95).

Art. 12 (Assistenza ai pazienti cronici)

(1) Al fine di convergere verso un sistema uniforme di trattamenti comuni e condivisi delle patologie croniche su tutto il territorio provinciale, verranno identificate azioni di collaborazione, integrazione e partnership con gli specialisti ambulatoriali al fine di attuare priorità assistenziali relative al trattamento di patologie ad elevato impatto sociale ed economico.

(2) Questo avviene tramite PDTA, OAG o altri strumenti idonei condivisi che verranno identificati nell’ambito del Comitato Provinciale ed elaborati da un tavolo tecnico in accordo con le OO.SS. sulla base di linee guida internazionali, studi clinici controllati randomizzati (RCT), dell’Evidence Based Medicine (EBM) e di eventuali progetti assistenziali già esistenti (Assistenza al paziente cronico).

(3) Agli specialisti ambulatoriali che, in ambito provinciale, partecipano al progetto di omogeneizzazione dell’assistenza al paziente cronico, presentando apposita autocertificazione, viene riconosciuto un importo aggiuntivo di Euro 2,00 (due//00) per ogni ora di attività svolta.

Art. 13 (Disapplicazione del vecchio accordo provinciale)

(1) Con l’entrata in vigore del presente AIP vengono disapplicati gli accordi a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali sottoscritti in data 18 aprile 2008, per la parte economica, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 7 aprile 2008, n. 1161, pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige del 22 aprile 2008, n. 17 e l’Accordo provinciale sottoscritto in data 5 maggio 2009 per la parte normativa, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 20 aprile 2009, n.1116, e pubblicato sul Bollettino della Regione del 26 maggio, n. 22.

Art. 14 (Disposizioni finali e transitorie)

(1) Eccezionalmente per l’anno 2017, per la necessità di garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione a causa della mancanza di una graduatoria valida, il conferimento degli incarichi provvisori avviene mediante graduatorie comprensoriali temporanee stilate sulla base delle domande presentate e valide per il solo posto messo a concorso, nel rispetto del possesso dei titoli previsti.

(2) Vista la carenza degli specialisti ambulatoriali e vista la necessità di dover garantire un elevato livello nell’assistenza sanitaria, a seguito della prima applicazione del vigente ACN nella provincia Autonoma di Bolzano con particolare riguardo alle norme previste dall’articolo 17, per l’anno 2018 la data di presentazione della domanda per l’inserimento in graduatoria è posticipata al 30 settembre 2017. Il presente comma avrà efficacia giuridica dal giorno della pubblicazione dell’AIP sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Anche al fine di garantire i diritti acquisiti, preso atto della differenza di trattamento economico della quota oraria prevista dal precedente accordo provinciale SUMAI e quella attualmente stabilita dal vigente ACN, per il calcolo del premio di operosità di cui all’articolo 45 dell’ACN relativamente al periodo antecedente al recepimento dell’ACN e della contemporanea efficacia giuridica dell’AIP il conteggio si effettua prendendo quale quota oraria di riferimento quella prevista dall’Accordo Provinciale sottoscritto in data 14 aprile 2008.

(4) L’importo di cui all’art. 7, comma 5, per l’anno 2018 è determinato in Euro 60.000 (sessantamila//00).

 

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