(1) L’Azienda sanitaria e /o i rappresentanti degli specialisti ambulatoriali entro il 30 settembre di ogni anno propongono al Comitato zonale di cui all’articolo 5 del presente Accordo i progetti obiettivo/PDTA/Obiettivi Assistenziali e gestionali (OAG), nonché le relative fasi programmatiche ed indicatori di obiettivo e risultato.
(2) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Tavolo tecnico dovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di cui al comma precedente.
(3) I progetti obiettivo/PDTA/obiettivi assistenziali e gestionali (OAG) approvati avranno di norma decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo e la durata di dodici mesi.
(4) L’importo annuo stanziato dalla Provincia per PDTA e OAG può essere ridiscusso annualmente in sede di Comitato Provinciale su richiesta di una delle parti.
(5) La verifica circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o in forma aggregata, si svolgerà sulla base di criteri accordati con le OO.SS. firmatarie di cui all’articolo 12, comma 4, dell’ACN.
(6) Entro i tre mesi successivi il Tavolo tecnico effettuerà la valutazione del raggiungimento o meno degli indicatori di risultato con successiva liquidazione degli importi identificati.