(1) Come previsto dall’articolo 16 del ACN è costituito il Comitato zonale dei medici specialisti ambulatoriali, avente composizione paritaria.
(2) Esso è costituito da rappresentanti della Parte Pubblica (Azienda sanitaria) e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dell’AIP.
(3) Il Comitato zonale è composto da due rappresentanti della Parte Pubblica e da due rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.
(4) Il direttore Generale dell’Azienda sanitaria o suo delegato è rappresentante di diritto della Parte pubblica di cui al comma 2 e presiede il Comitato stesso.
(5) Per ogni membro effettivo della delegazione pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostitutivo.
(6) Alle riunioni del Comitato zonale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia.
(7) Tale esperto/ consulente, in quanto non facente parte del Comitato zonale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese, nonché diritto di voto.
(8) L’attività del Comitato zonale è principalmente orientata a:
- formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e comprensoriale nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi all’instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro;
- monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo aziendale;
- monitorare il funzionamento delle AFT e delle UCCP per le attività di competenza;
- collaborare alla valutazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche;
- Proporre soluzioni e percorsi di semplificazione dell’accesso alla specialistica, per la corretta gestione delle liste d’attesa ed il contenimento dei tempi di effettuazione delle prestazioni;
- proporre programmi di de-ospedalizzaizone, dimissioni protette, percorsi integrati con l’assistenza primaria ed ospedaliera;
- svolgere attività di promozione e sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
- definire le procedure ed individuare i componenti della commissione tecnica aziendale di cui all’articolo 18, comma 5 dell’ACN;
- esprimere i pareri in merito alle procedure di cui all’articolo 28, comma 3 e articolo 29, comma 3 dell’ACN;
- raccogliere i progetti obiettivo/PDTA/Obiettivi Assistenziali e gestionali (OAG) proposti dall’Azienda sanitaria e /o dai rappresentanti degli specialisti ambulatoriali entro il 30 settembre di ogni anno, nonché le relative fasi programmatiche ed indicatori di obiettivo e risultato;
- svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dall’ACN e dal presente Accordo.