(1) Ai sensi del vigente ACN, il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali si articola in:
A- Quota oraria
1. Per la determinazione della quota oraria si rinvia alle disposizioni dell’articolo 41,
comma 1, lettera A) dell’ACN.
B- Quota variabile
1. La quota variabile prevista
dall’articolo 41, lettera B) dell’ACN è così suddivisa:
(2) A ciascun medico specialista interno con incarico a tempo indeterminato è riconosciuto una quota oraria di ponderazione di euro 2,95 (due//95).