(1) Il presente Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP), ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, disciplina alcuni aspetti del rapporto di lavoro tra Azienda sanitaria dell’Alto Adige (di seguito Azienda sanitaria) e i medici specialisti ambulatoriali interni (di seguito specialisti ambulatoriali), che, in forma diretta, erogano prestazioni specialistiche ai fini curativi, preventivi e riabilitativi.
(2) Il rapporto è da considerarsi a tutti gli effetti come unico, anche se lo specialista ambulatoriale svolge la sua attività in luoghi di lavoro diversi e/o in più comprensori sanitari, che applicano l’Accordo collettivo nazionale (di seguito ACN) e l’Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP) riguardante questo settore.
(3) Agli specialisti ambulatoriali ai sensi del comma 1 è riconosciuta e assicurata la piena indipendenza professionale; i medici garantiscono in ogni caso la piena disponibilità a forme di collaborazione e dell’integrazione funzionale con gli altri Servizi specialistici dell’Azienda sanitaria.
(4) La dizione „specialista ambulatoriale“ contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria iscritti all’albo degli odontoiatri.