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Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
Criteri per l'incentivazione di musei e collezioni

Allegato A

Criteri per l’incentivazione di musei e collezioni

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per l’incentivazione di musei e collezioni e stabiliscono i relativi standard di qualità, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6.

2. Le collezioni sono istituzioni culturali permanenti aperte al pubblico che acquisiscono, salvaguardano, conservano e presentano secondo criteri museali specialistici le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente.

3. I musei sono collezioni che, in aggiunta a quanto previsto al comma 2, conducono stabilmente attività di documentazione e ricerca, offrono in via continuativa diverse formati di mediazione culturale e rendono accessibili le collezioni, o almeno una gran parte di esse, a un pubblico il più possibile ampio attraverso forme di presentazione attuali.

4. Musei e collezioni non hanno scopo di lucro. Un’eventuale attività di vendita non può avere carattere di attività principale e non può in ogni caso riguardare gli oggetti esposti. Le entrate realizzate devono andare a beneficio delle attività o degli investimenti del museo o della collezione.

5. I contributi sono concessi ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono essere sostenuti musei, collezioni e associazioni di musei di cui al capo III della legge provinciale n. 6/2017, che:

a) non perseguano scopi di lucro;

b) dispongano di un’adeguata struttura organizzativa in provincia di Bolzano;

c) siano di interesse pubblico e prevedano per statuto compiti e finalità rispondenti alle finalità di cui alla legge provinciale n. 6/2017;

d) siano aperti al pubblico;

e) rispettino orari di apertura regolari;

f) siano conformi agli standard di qualità per musei e collezioni di cui all’articolo 9 dei presenti criteri.

Articolo 3
Tipologie di contributo

1. Possono essere concessi i seguenti contributi:

a) contributi ordinari;

b) contributi per progetti;

c) contributi per investimenti;

d) contributi integrativi.

2. I contributi ordinari possono essere concessi per la realizzazione del programma annuale (mostra permanente, mostra temporanea, manifestazioni collaterali e connessa gestione del museo o della collezione).

3. I contributi per progetti possono essere concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato (quali progetti di ricerca, rilevamento del contenuto della collezione, inventariazione e simili), che hanno un obiettivo chiaramente definito, sono particolarmente significative dal punto di vista museale o per l’intero territorio provinciale o sono realizzate in stretta collaborazione con altre strutture di rilevanza museale.

4. I contributi per investimenti possono essere concessi per:

a) la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture che ospitano o dovranno ospitare musei o collezioni. Il beneficiario deve garantire che la struttura agevolata venga messa a disposizione per un determinato periodo di tempo esclusivamente o prevalentemente per attività museali. A tal fine si procede tra l’altro alla stipula di una apposita convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche;

b) gli acquisti finalizzati all’espletamento dei compiti di immediata rilevanza museale (elementi per l’allestimento, arredi, attrezzature, strumenti, impianti e simili per gli spazi espositivi, gli archivi, i depositi e le officine), con l’obiettivo di ottimizzare la sicurezza degli oggetti della collezione, la loro fotoprotezione e conservazione, anche attraverso un’adeguata climatizzazione degli ambienti, nonché la presentazione degli oggetti stessi;

c) l’acquisto di attrezzatture tecniche a supporto dello svolgimento, secondo criteri museali specialistici, delle attività di rilevamento della collezione, di inventariazione/catalogazione e di documentazione;

d) l’acquisto e il restauro di oggetti della collezione. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge provinciale n. 6/2017.

5. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari, i contributi per progetti o i contributi per investimenti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 5 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;

c) se, per giustificati motivi, è opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

Articolo 4
Entità dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 3 possono ammontare fino all’80 % della spesa ammessa.

2. Il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

3. Per eventuali aiuti superiori ai 2 milioni di euro trovano applicazione i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, e successive modifiche.

Articolo 5
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale quali:

a) quote sociali;

b) entrate dalla vendita dei biglietti d’ingresso;

c) entrate da manifestazioni;

d) entrate da altre attività commerciali;

e) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

f) sponsorizzazioni private;

g) atti di liberalità o offerte;

h) mezzi propri;

i) altre entrate.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dalla ripartizione provinciale competente, devono essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente e presentate, complete in ogni loro parte, entro i seguenti termini:

a) domande di contributo ordinario: entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo oppure entro un’altra data fissata dalla ripartizione provinciale competente;

b) domande di contributo per progetti, di contributo per investimenti e di contributo integrativo: nel corso dell’anno di riferimento e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

3. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Articolo 7
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alle domande di contributo ordinario va allegata la seguente documentazione:

a) l’ultima chiusura dei conti o bilancio di esercizio approvato;

b) una relazione sull’attività dell’anno precedente;

c) il programma di attività per l’anno di riferimento e il numero di visitatori/visitatrici degli ultimi tre anni;

d) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 5 e l’indicazione di tutte le singole voci di spesa, ove possibile con riferimento alle iniziative programmate;

e) un cronoprogramma delle attività;

f) il questionario di autovalutazione di cui all’articolo 9.

2. Alle domande di contributo per progetti va allegata la seguente documentazione:

a) una descrizione dettagliata del progetto pianificato (indicazione delle finalità, dei destinatari, del luogo e del periodo di realizzazione, delle persone coinvolte, dei partner della cooperazione, dei mezzi di comunicazione);

b) un preventivo dettagliato di spesa;

c) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 5 e l’indicazione di tutte le singole voci di spesa;

d) un cronoprogramma del progetto;

e) il questionario di autovalutazione di cui all’articolo 9.

3. Alle domande di contributo per investimenti va allegata la seguente documentazione:

a) il programma di investimento;

b) un preventivo dettagliato di spesa;

c) un piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 5 e l’indicazione di tutte le singole voci di spesa;

d) un cronoprogramma dell’investimento;

e) in caso di ampliamento o arredamento di locali espositivi sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica, il parere positivo dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici;

f) in caso di lavori di costruzione o risanamento, una relazione tecnica firmata da un esperto/un’esperta che attesti le spese preventivate;

g) il questionario di autovalutazione di cui all’articolo 9.

4. Alle domande di contributo integrativo va allegata la seguente documentazione:

a) una relazione accompagnatoria, con indicazione delle ragioni che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;

b) un nuovo preventivo di spesa;

c) un nuovo piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 5 e l’indicazione di tutte le singole voci di spesa;

d) un nuovo cronoprogramma.

5. In caso di prima domanda, devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

a) l’inventario completo dei beni;

b) l’atto costitutivo e lo statuto.

6. Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno essere comunicate alla ripartizione provinciale competente.

Articolo 8
Consulta museale

1. Le domande di concessione dei contributi sono sottoposte al parere della Consulta museale di cui all’articolo 11 della legge provinciale n. 6/2017.

Articolo 9
Standard qualitativi

1. Possono essere sostenuti i musei e le collezioni conformi agli standard qualitativi di cui al presente articolo. Il rispetto degli standard è dichiarato dal richiedente mediante la compilazione del questionario di autovalutazione messo a disposizione dalla ripartizione provinciale competente.

2. Organizzare:

a) musei e collezioni garantiscono orari di apertura regolari di almeno 10 ore alla settimana e sono aperti al pubblico almeno di sabato o di domenica;

b) gli orari di apertura sono resi noti in maniera adeguata;

c) i locali sono conformi alla normativa in materia di sicurezza e sono privi di barriere architettoniche, a condizione che il vincolo di tutela storico-artistica consenta le relative misure e i necessari interventi architettonici;

d) musei e collezioni dispongono di uno statuto o di un profilo scritto o di un concetto che contenga almeno i seguenti punti:

1) denominazione e sede;

2) descrizione della missione e degli obiettivi;

3) descrizione del contenuto della collezione e della dotazione del museo o della collezione;

4) descrizione dei compiti e delle funzioni culturali e politico-sociali;

5) modalità di gestione del museo o della collezione con descrizione delle risorse disponibili per quanto concerne il personale, il finanziamento, la struttura organizzativa (concetto di gestione e di finanziamento);

e) musei e collezioni collaborano con altri musei o collezioni, con istituzioni di ricerca, con la Ripartizione provinciale Musei, con rappresentanze di interessi, centri di competenza e altre istituzioni di rilievo e avviano progetti di cooperazione (ad es. prestiti);

f) musei e collezioni mettono a disposizione di altri musei e collezioni in Alto Adige prestiti a titolo gratuito per mostre temporanee, purché siano garantite tutte le condizioni usuali per una conservazione e una presentazione conformi a criteri museali specialistici.

3. Collezionare e conservare:

a) la consistenza della collezione costituisce il fondamento di ogni museo o collezione e si basa un concetto scritto da aggiornare regolarmente e contenente almeno i seguenti elementi:

1) la storia e le finalità della collezione;

2) i temi centrali, chiaramente delineati;

3) la strategia relativa alla collezione (come e in quali ambiti va ampliata o sviluppata in futuro);

b) una definizione possibilmente chiara dei rapporti di proprietà relativi alla collezione;

c) le caratteristiche della collezione. Questa deve avere un’origine e un significato fondamentalmente regionali; sono inoltre importanti le seguenti caratteristiche:

1) rarità: la collezione si contraddistingue per la rarità di singoli oggetti o dell’insieme;

2) varietà: la collezione riflette un’ampia gamma di oggetti diversi pertinenti ai punti definiti come centrali;

3) dimensione: la collezione comprende un numero di oggetti adeguato alla tematica e al contesto;

4) significato: la collezione ha un valore culturale/scientifico;

5) rappresentatività: la collezione è rappresentativa in quanto la qualità contenutistica e materiale degli oggetti che la compongono ne giustifica l’esposizione;

d) musei e collezioni documentano gli oggetti delle rispettive collezioni. Il primo, essenziale passo dell’attività di documentazione è l’inventariazione. Si registrano per iscritto e fotograficamente le informazioni più importanti sui singoli oggetti della collezione:

1) numero d’inventario;

2) denominazione dell’oggetto;

3) descrizione;

4) misure/peso;

5) condizione dell’oggetto;

6) datazione;

7) produttore o autore/autrice;

8) modalità di acquisizione;

9) collocazione/luogo di ritrovamento;

e) musei e collezioni conservano gli oggetti delle rispettive collezioni secondo criteri museali specialistici, applicando il principio della conservazione preventiva e prestando attenzione ai requisiti dei materiali da cui sono costituiti gli oggetti.

4. Esporre e presentare:

a) i musei e le collezioni adempiono a un mandato sociale, hanno fini di studio, educazione e diletto e costituiscono parte dell’identità culturale. Il contenuto e la storia degli oggetti sono pertanto presentati in generale in modo comprensibile e gradevole. Le questioni e i temi centrali sono accessibili a tutte le persone interessate;

b) la presentazione segue un concetto di allestimento chiaramente strutturato e coerente nonché un sistema di orientamento comprensibile, tenuto conto delle esigenze dei diversi gruppi di destinatari;

c) la presentazione comprende, oltre all’esposizione degli oggetti, la trasmissione delle informazioni ad essi relative in forma di testo, immagine o suono, nel rispetto delle esigenze del plurilinguismo;

d) le mostre permanenti trasmettono di norma uno spaccato rappresentativo della collezione. L’allestimento segue un concetto coerente ed è possibilmente privo di barriere architettoniche;

e) le mostre temporanee servono di norma a presentare nuovi risultati della ricerca, a rappresentare in maniera approfondita temi specifici della collezione o a dar conto di sviluppi attuali.

5. Mediare:

a) i musei svolgono attività di mediazione e sono luoghi di apprendimento permanente per tutte le generazioni, per visitatori/visitatrici di diversa provenienza e con interessi diversi;

b) nel lavoro di mediazione va rivolta particolare attenzione a famiglie, bambini e giovani che vivono in Alto Adige. L’attività di mediazione può essere svolta a diversi livelli e in differenti formati:

1) mediazione personale per gruppi di destinatari diversi;

2) mediazione non personale/altri formati di mediazione;

3) le manifestazioni di contorno sostengono l’attività del museo. Sono collegate tematicamente agli oggetti della collezione o alla mostra.

6. Studiare:

a) i musei si occupano attivamente della propria collezione e dei temi ad essa pertinenti. L’obiettivo è acquisire nuove conoscenze, documentarle e diffonderle;

b) per questioni attinenti alla rilevanza scientifica di singoli oggetti, i musei collaborano a stretto contatto con esperti/esperte locali o internazionali;

c) agli esperti/alle esperte è consentito l’accesso agli oggetti della collezione al fine di favorirne lo studio, nella misura in cui ciò sia compatibile con i progetti di ricerca del museo e con le esigenze di conservazione;

d) gli esperti/le esperte consegnano al museo un esemplare della pubblicazione come risultato della ricerca sull’oggetto. I risultati dell’attività di ricerca servono per l’allestimento di mostre, seminari, convegni, simposi o per un riesame degli oggetti della collezione.

Articolo 10
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l’organizzazione e la realizzazione delle attività museali;

b) spese per attività di formazione e aggiornamento (compensi e rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a relatori/relatrici);

c) canoni di locazione o affitto;

d) costi correnti di gestione (quali energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono e simili), manutenzione ordinaria e assistenza;

e) materiali d’ufficio, abbonamenti;

f) consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni;

g) polizze assicurative;

h) spese per l’acquisto e la realizzazione di materiali e sussidi didattici e di altro materiale museale, culturale, didattico e pedagogico necessario alla realizzazione del programma di attività o dell’iniziativa;

i) spese per il personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

j) spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale, i membri dell’organizzazione richiedente e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato, purché sostenute su incarico del museo o della collezione per la realizzazione di iniziative collegate alle attività degli stessi;

k) spese per corsi di formazione e di aggiornamento per il personale, i membri dell’organizzazione richiedente e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;

l) spese per pubbliche relazioni, marketing, traduzioni e spese di stampa inerenti all’attività;

m) spese per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 4.

2. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

3. Le spese per i compensi delle relatrici e dei relatori e le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.

4. Le spese per il personale possono essere ammesse fino all'ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammesse le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.

5. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o contravvenzioni;

b) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

c) offerte e altri contributi di solidarietà;

d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti dell’organizzazione richiedente;

e) spese per buffet;

f) annunci per partecipazione a lutti;

g) contributi o quote associative a sindacati.

6. È possibile giustificare una quota massima pari al 25% della spesa ammessa attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato dai propri soci o aderenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine si applica l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. I beneficiari possono avvalersi della suddetta facoltà solo ai fini del raggiungimento della spesa ammessa e per rendicontare la parte della spesa stessa che eccede la misura del contributo concesso. Non possono in ogni caso essere computate le ore prestate a titolo di volontariato per partecipare alle sedute dei propri organi collegiali.

Articolo 11
Destinazione dei contributi

1. Il contributo può essere utilizzato solo per la realizzazione delle attività e degli investimenti per i quali è stato concesso.

2. Il beneficiario che intenda utilizzare il contributo per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata di cambio di destinazione, con esatta indicazione del nuovo impiego.

3. Per i contributi ordinari la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro l'anno solare di riferimento del contributo.

4. La modifica della destinazione del contributo o delle spese ammesse è approvata secondo le stesse procedure previste per la concessione.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Articolo 12
Anticipazioni

1. Contestualmente alla domanda di contributo ordinario si richiede la liquidazione di un’anticipazione dell’80% dell’ammontare del contributo concesso per l’anno di riferimento.

2. Contestualmente alla domanda di contributo per progetti e investimenti nonché di contributo integrativo è possibile richiedere un’anticipazione nella misura massima dell’80% dell’ammontare del contributo concesso per l’anno di riferimento.

Articolo 13
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che ottengono l’anticipazione di cui all’articolo 12 devono rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'avvenuta liquidazione della stessa.

2. La rendicontazione dell’anticipazione va presentata ai sensi degli articoli 16 e 17. Le spese devono essere rendicontate fino all’importo dell’anticipazione, presentando l’elenco riepilogativo di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), e i corrispondenti documenti di spesa. In caso di soggetti di diritto pubblico, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 15, comma 3.

3. Solo ad avvenuta rendicontazione dell’anticipazione è possibile rendicontare il contributo e di conseguenza liquidare il saldo. Si può effettuare anche un’unica rendicontazione dell’anticipazione e dell’intero contributo.

4. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti, la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.

5. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontato deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Articolo 14
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo avviene al massimo in due rate: anticipazione e saldo.

2. I contributi sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma presentato.

3. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 15, che deve avvenire entro i seguenti termini:

a) per i contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il programma di attività annuale agevolato;

b) per i contributi per progetti e per investimenti e per i contributi integrativi: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole attività del cronoprogramma.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.

5. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 3, lettera b), fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

6. Il contributo concesso può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è almeno pari al totale della spesa ammessa.

Articolo 15
Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a) la domanda di cui all’articolo 16;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa;

c) i documenti di spesa fino all’importo totale delle spese ammesse.

2. I richiedenti possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In questo caso devono allegare una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione delle attività o degli investimenti è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti.

3. Se il richiedente è un soggetto di diritto pubblico i documenti di spesa sono sostituiti dall’elenco di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 16
Domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni

1. Le domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dalla ripartizione provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;

b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell'anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del contributo;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività o per gli stessi investimenti e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le attività o gli investimenti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di rendicontazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per il personale sono state rendicontate fino a un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

6) in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;

8) se il contributo è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.

Articolo 17
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al richiedente;

c) essere quietanzati e corredati della prova dell’avvenuto pagamento;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse.

2. In caso di contributi ordinari, le spese devono riferirsi all’anno solare per cui è stato concesso il contributo.

3. In caso di contributi per investimenti e per progetti, possono essere presentati anche documenti di spesa emessi negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo stesso e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Articolo 18
Riduzione del contributo

1. Se le attività e gli investimenti ammessi al contributo non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il contributo concesso è ridotto in proporzione.

Articolo 19
Obblighi nell’attività di comunicazione

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Musei.

Articolo 20
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la ripartizione provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei beneficiari.

2. I controlli a campione vengono effettuati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della liquidazione del contributo.

3. I beneficiari da sottoporre a controllo sono individuati tramite sorteggio, effettuato da un'apposita commissione composta da:

a) la direttrice/il direttore di ripartizione o una sua delegata/un suo delegato;

b) due funzionari amministrativi della ripartizione, di cui una/uno in veste di segretaria/segretario.

4. Nei controlli a campione si verifica quanto segue:

a) la veridicità delle dichiarazioni presentate dal richiedente;

b) se le attività e gli investimenti per cui è stato concesso il contributo sono stati effettivamente realizzati e se le spese ammesse sono state sostenute per intero;

c) la regolarità dei documenti di spesa non ancora esaminati.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la ripartizione provinciale competente, qualora lo ritenga opportuno, potrà disporre ulteriori verifiche.

Articolo 21
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 22
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate dal 1° gennaio 2018.

2. Per i contributi ordinari riferiti all’anno 2018 le domande di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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