(1) Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“2. Se un’organizzazione turistica opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le organizzazioni turistiche abbiano depositato annualmente in via telematica presso i comuni competenti e presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:
- entro il 30 novembre, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo;
- entro il 30 giugno, una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente e della relazione sulle attività con un rendiconto sull’impiego delle entrate pubbliche.”
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno le organizzazioni turistiche depositano in via telematica presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, una dichiarazione sull’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente.”
(4) Il comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“5. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle organizzazioni turistiche esistenti al 1° gennaio.”