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Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
Nuovi criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione delle attività di carsharing

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione delle attività di carsharing

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per l’incentivazione delle attività di carsharing in Alto Adige, in attuazione dell’articolo 30 comma 3 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.

2. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE L 352 del 24.12.2013).

Articolo 2
Finalità

1. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri è favorire un trasporto di persone sostenibile ed ecocompatibile, che integri e completi l’offerta del trasporto pubblico e che, tramite un uso condiviso delle autovetture, consenta di contenere il volume del traffico e di ridurne l’impatto sull’ambiente e sul clima.

2. Per car sharing si intende la gestione di un parco veicolare accessibile al pubblico per un uso condiviso dei veicoli tramite il noleggio a breve termine.

Articolo 3
Requisiti

1. Le piccole e medie imprese (PMI) beneficiarie devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese con attività prevalente di “car sharing”;

b) esercizio dell’attività di car sharing sul territorio della provincia di Bolzano;

c) diffusione capillare del servizio su tutto il territorio provinciale: stazioni di car sharing con adeguato parco veicolare in almeno cinque città e in almeno altri tre comuni di almeno 5.000 abitanti, che si trovano nelle vicinanze di nodi viari ben collegati alla rete di trasporto pubblico;

d) parco veicolare: almeno 25 veicoli con data di prima immatricolazione non antecedente a cinque anni;

e) rete di sportelli per garantire il servizio di assistenza ai clienti presso almeno cinque stazioni di car sharing con orari di apertura di almeno tre ore per almeno cinque giorni alla settimana;

f) possibilità di prenotare, ritirare e restituire il veicolo 24 ore su 24 (H24).

Articolo 4
Tipologia ed entità dei contributi

1. I contributi sono concessi per le spese di esercizio e le spese di investimento nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili.

Articolo 5
Spese di esercizio ammissibili

1. Tra le spese di esercizio ammissibili rientrano i costi di gestione di un’impresa con attività prevalente di car sharing.

2. Sono ammissibili a contributo:

a) costi di personale: salari, stipendi, oneri sociali;

b) costi di materiale: materie prime, materiali ausiliari e di consumo;

c) costi di manutenzione;

d) affitti e spese accessorie;

e) costi di noleggio di veicoli, hardware e software;

f) costi energetici;

g) spese di contabilità;

h) costi di pubblicità;

i) spese correnti dei veicoli;

j) ammortamenti;

k) assicurazioni aziendali;

l) spese legali e di consulenza.

Articolo 6
Spese di investimento ammissibili

1. Tra le spese di investimento ammissibili rientrano gli investimenti in attivi materiali e immateriali direttamente connessi all’esercizio dell’attività di car sharing e per la quale vengono effettuati.

2. Sono ammissibili a contributo le spese di investimento per:

a) attrezzatura operativa, mobili;

b) veicoli e relativo equipaggiamento;

c) licenze;

d) hardware e software;

e) altre forme di proprietà intellettuale.

Articolo 7
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo per le spese di esercizio dell’anno successivo, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) un programma annuale delle spese di esercizio previsti per l’anno successivo;

b) una relazione dettagliata sull’attività di car sharing, che dimostri la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall’articolo 3;

c) la dichiarazione sostitutiva sugli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) la dichiarazione relativa alla quota parte di IVA detraibile e non detraibile;

e) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna di affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e trasparenza.

2. La domanda di contributo per le spese di investimento, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) la descrizione del progetto di investimento;

b) il preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento;

d) il cronoprogramma dettagliato di realizzazione dell’attività con la suddivisione delle relative spese per anno di competenza;

e) la dichiarazione che per lo stesso progetto il richiedente non ha ricevuto altri contributi ovvero non sia superata l’entità di aiuto prevista dall’articolo 4;

f) la dichiarazione relativa alla quota parte di IVA detraibile e non detraibile.

3. La domanda deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata in ogni caso prima dell’avvio dell’attività ammessa a contributo.

4. Le domande incomplete, e quelle non completate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte dell’ufficio competente sono rigettate.

Articolo 8
Cumulabilità

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 i contributi “de minimis” previsti dai presenti criteri sono cumulabili con altri aiuti concessi a norma di regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. I contributi possono essere cumulati anche con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, fino al massimale previsto in tale regolamento.

Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione:

a) dell’elenco riepilogativo delle spese sostenute con copia delle relative fatture e dichiarazione del/della legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute;

b) di una relazione attestante la rispondenza delle spese con l’attività approvata;

c) di un riepilogo dei mezzi propri e di eventuali introiti a copertura delle spese sostenute;

d) di una dichiarazione di assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto del 4 per cento ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.

3. La liquidazione dei contributi per la copertura delle spese d’esercizio può avvenire per l’80 per cento dell’importo previsto, in un massimo di due tranche. Il restante 20 per cento viene liquidato a saldo dopo la presentazione del rendiconto finale e della documentazione di cui al comma 2.

4. Qualora vi sia un elevato numero di domande e l’ammontare complessivo delle agevolazioni da erogare per le iniziative approvate dall’ufficio competente risulti superiore alle risorse stanziate e disponibili, i contributi vengono ridotti in proporzione.

Articolo 10
Obblighi

1. I beneficiari si impegnano a utilizzare effettivamente i beni agevolati per la propria attività fin dalla richiesta di liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per un periodo di tre anni a partire:

a) dalla data della fattura di acquisto e, nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

b) dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di acquisto tramite leasing.

Articolo 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario nonché l’effettiva realizzazione dell’attività incentivata.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, la ripartizione competente può sottoporre a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.

5. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

6. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 12
Revoca

1. Il contributo è revocato, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che

a) mancano i presupposti per la concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni o documenti falsi;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 10.

d) non sono stati rispettati uno o più impegni assunti all’atto della domanda di contributo.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), deve essere restituito l’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il contributo deve essere restituito in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo, maggiorato degli interessi legali.

4. In caso di revoca l’impresa interessata resta esclusa anche per il successivo anno dalle agevolazioni.

5. L’intero procedimento di controllo, ivi compresa l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, deve essere concluso entro il termine prefissato dall’ufficio.

6. Resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa nel caso di indebita percezione di vantaggi economici.

Articolo 13
Norme transitorie

1. I presenti criteri si applicano anche alle domande presentate nell’anno 2017 giacenti e non ancora approvate.

2. Per le attività riferite all’anno 2018 le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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