1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
2. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione:
a) dell’elenco riepilogativo delle spese sostenute con copia delle relative fatture e dichiarazione del/della legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute;
b) di una relazione attestante la rispondenza delle spese con l’attività approvata;
c) di un riepilogo dei mezzi propri e di eventuali introiti a copertura delle spese sostenute;
d) di una dichiarazione di assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto del 4 per cento ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.
3. La liquidazione dei contributi per la copertura delle spese d’esercizio può avvenire per l’80 per cento dell’importo previsto, in un massimo di due tranche. Il restante 20 per cento viene liquidato a saldo dopo la presentazione del rendiconto finale e della documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora vi sia un elevato numero di domande e l’ammontare complessivo delle agevolazioni da erogare per le iniziative approvate dall’ufficio competente risulti superiore alle risorse stanziate e disponibili, i contributi vengono ridotti in proporzione.