(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituita:
“b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento a favore del bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all’80% dell’importo preventivato per onorari e rimborsi, di cui all’articolo 20 comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio.”
(2) Nel comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, le parole “Ufficio provinciale Entrate” sono sostituite dalla parola “Ufficio”.
(3) Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:
“4. Su richiesta dell’Ufficio, il concessionario effettua il versamento a saldo a favore del bilancio provinciale.”
(4) Dopo l’articolo 25/ter del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 25/quater:
“Articolo 25/quater (Disposizione transitoria)
1. La gestione fuori bilancio del conto intestato “Depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”, istituito presso il Tesoriere della Provincia, rimane attiva fino a quando non sia conclusa la rendicontazione con i concessionari concernente gli onorari, i compensi per il lavoro straordinario, i rimborsi e le spese di cui all’articolo 20, comma 3, riferiti ai collaudi. Il conto sarà chiuso entro il 31 dicembre 2017 e le eventuali giacenze saranno versate a favore del bilancio provinciale.“
(5) La nota (6) dell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituita:
“(6) Per le categorie d’impianti alle quali non sia applicabile la formula di cui al comma 1, come ad esempio nel caso di impianti bifune a moto continuo, funicolari, ecc., o per maggiori costi dovuti a soluzioni tecniche particolarmente impegnative, il costo si desume dal preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo.”
(6) L’allegato G al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è sostituito dall’allegato A al presente decreto.