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Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)

Allegato A

Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente del gruppo linguistico italiano

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, determinano le modalità di concessione e liquidazione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente del gruppo linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

2. I presenti criteri non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto i vantaggi economici previsti vengono concessi per iniziative culturali e formative locali il cui pubblico potenziale è limitato al livello locale.

Art. 2
Beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi a:

a) agenzie di educazione permanente di cui all’articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, che:

1) siano in possesso della carta dei servizi;

2) siano in possesso della certificazione di qualità o, qualora di recente riconoscimento, si impegnino ad ottenerla entro e non oltre tre anni dal riconoscimento;

3) aggiornino regolarmente ed espongano al pubblico i documenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera;

4) garantiscano che almeno il 25% delle ore utili per il riconoscimento siano erogate da docenti iscritti all’Albo Docenti di educazione permanente “ADEP” – sezioni A e B, oppure si impegnino a raggiungere tale percentuale entro i successivi tre anni. I docenti iscritti alla sezione A dell’albo dovranno comparire sul “Portale della formazione”;

5) garantiscano la formazione del personale interno e dei docenti;

6) siano in regola con gli obblighi concernenti le imposte e le tasse e con il pagamento dei contributi previdenziali;

b) agenzie di educazione permanente riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, che:

1) in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, raggiungano almeno 1500, 2000 o 3500 ore di attività;

2) siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma;

3) siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

3.1.) svolgano prevalentemente attività di educazione permanente in comuni con meno di 50.000 abitanti di lingua italiana;

3.2) svolgano in modo continuativo e per almeno 1/3 delle loro ore attività di educazione permanente rivolte a fasce deboli. Tali attività devono riguardare progetti innovativi, in particolar modo per quanto concerne le modalità organizzative e didattiche;

3.3) svolgano in modo continuativo e per almeno 1/3 delle loro ore attività di educazione permanente nell’ambito della formazione a una cittadinanza attiva e a uno sviluppo sostenibile;

c) agenzie educative di cui all'articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, in possesso della carta dei servizi;

d) comitati per l'educazione permanente di cui all'articolo 7, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;

e) centri residenziali di educazione permanente di cui all'articolo 6, comma 4 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

2. Per essere riconosciute quali condizioni ai fini della riduzione del numero di ore previste dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della stessa legge, le attività di cui ai numeri 3.2) e 3.3) della lettera b) del comma 1 del presente articolo dovranno essere ricondotte a un unico progetto, adeguatamente presentato nella domanda di finanziamento.

3. I beneficiari devono svolgere un’attività continuativa nell’ambito dell’educazione permanente da almeno un anno in provincia di Bolzano, in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull'effettiva valenza educativa e sulla capacità di programmazione delle iniziative progettate, nonché sull’opportunità di ampliare il ventaglio e la tipologia dell’offerta sul territorio provinciale.

4. I beneficiari devono inoltre svolgere statutariamente attività esclusivamente o prevalentemente formative e culturali. Non devono perseguire scopo di lucro oppure devono avere la forma giuridica prevista dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

5. Le iniziative per le quali si presenta domanda devono essere destinate alla collettività e non solo ai propri soci ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

6. Per ottenere i predetti vantaggi economici, le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in un comune della Provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.

7. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Art. 3
Organizzazione e trasparenza

1. Per beneficiare dei vantaggi economici, gli enti richiedenti devono operare con correttezza, efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza nella propria gestione contabile e avere una governance adeguata agli scopi sociali e al livello dell’offerta proposta.

2. La governance deve inoltre valorizzare le giovani professionalità e prevedere che i membri dei direttivi che hanno superato i 75 anni di età vengano, di norma, destinati solo a cariche onorifiche.

3. I dati e i documenti relativi all’attività, quali ad esempio i registri di presenza e i nominativi dei partecipanti alle iniziative e del personale docente e amministrativo, devono essere sempre accessibili all’ufficio provinciale competente.

4. Per i beneficiari di assegnazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), la gestione dovrà essere in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’Amministrazione pubblica, in particolare con gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e documenti relativi a:

a) l'organizzazione (ad es. attraverso la pubblicazione sul proprio sito della composizione degli organi sociali, dei loro compensi, del curriculum degli organi direttivi);

b) l'attività amministrativa e i servizi erogati (ad es. pubblicazione sul proprio sito degli incarichi conferiti e dei contratti stipulati, del bilancio e delle relazioni programmatiche, delle relazioni consuntive, del bilancio sociale).

5. I dati suddetti dovranno in ogni caso essere sempre accessibili all’ufficio provinciale competente.

Art. 4
Codice etico

1. Il codice etico è un complesso di norme etiche, giuridicamente non vincolanti, che indicano ai beneficiari alcuni obiettivi sociali e valori comuni da condividere. Per i beneficiari dei vantaggi economici valgono, per quanto attinenti, le seguenti indicazioni etiche:

a) contenere nel limite del possibile le spese di rappresentanza e per le missioni ed effettuare spese di pubblicità in proporzione ragionevole al volume di attività e alle effettive necessità della ricerca di corsisti;

b) evitare conflitti tra l’interesse individuale e il bene comune;

c) evitare, salvo necessità temporanee, assunzioni di o affidamento di incarichi retribuiti a parenti e affini entro il quarto grado, ai coniugi o ai conviventi di fatto di coloro che fanno parte della dirigenza o degli organi direttivi;

d) sostenere l’impegno sociale per l’occupazione giovanile ed evitare di attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti già in pensione;

e) evitare, con le risorse pubbliche e/o negli spazi finanziati con tali risorse, eccessi di pubblicità commerciale, stampa o uso di strumenti di telecomunicazione per propaganda elettorale;

f) evitare atti contrari alla legge 25 giugno 1993, n. 205, sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 5
Attività di educazione permanente finanziabili

1. Le attività di educazione permanente devono essere programmate, secondo principi didattici e metodologici che tengano in particolare considerazione i percorsi di apprendimento degli adulti, da collaboratori pedagogici idonei e attuate da docenti qualificati, con esperienza nell’ambito della formazione degli adulti e preferibilmente iscritti all’ADEP, che garantiscano un numero minimo di unità didattiche di docenza e di aggiornamento annuo, come stabilito dal regolamento dell’ADEP.

2. Fra le attività finanziabili vi sono anche le attività tese al recupero dei diversi gradi di istruzione scolastica.

3. Visite a cinema, teatri, concerti, mostre d’arte, monumenti, musei, aziende e simili istituzioni, visite guidate in località di rilevanza storico-culturale a scopi formativi sono considerate attività di educazione permanente se accompagnate da un’attività educativa specifica della durata minima di tre ore. In ogni caso possono essere computate fino a un massimo di quattro ore di educazione permanente al giorno. Non vengono considerati i pernottamenti, i tempi di viaggio, le pause ricreative e simili.

4. Nel caso di visite a cinema, teatri e concerti può essere computata la sola durata dell’attività educativa preliminare o successiva alla manifestazione.

5. Per ottenere i finanziamenti i corsi proposti devono avere un minimo di otto partecipanti che abbiano versato la relativa quota di iscrizione e di cui almeno il 70% residenti in provincia di Bolzano.

6. L’unità temporale per le attività di educazione permanente è fissata in un minimo di 45 minuti. Tale unità temporale è la base per il calcolo della durata di ogni attività.

7. Sono riconosciute unità temporali di educazione permanente, valide ai fini del presente articolo, quelle a cui partecipano almeno otto persone.

8. Ai fini del calcolo del monte ore possono essere riconosciute, previa istanza motivata all’ufficio provinciale competente, anche quelle iniziative che per le loro specifiche caratteristiche metodologiche e didattiche devono essere svolte in sottogruppi e pertanto non possono prevedere la partecipazione contemporanea in aula di otto persone.

9. L’ufficio provinciale competente definisce le modalità di calcolo per il riconoscimento delle ore e delle giornate di frequenza secondo il seguente calcolo proporzionale: UD sta a (numero partecipanti diviso 8) come x sta a (numero partecipanti diviso 16). UD corrisponde a unità didattiche dell’iniziativa; 8 è il numero minimo dei partecipanti; 16 corrisponde all’indice fisso.

10. In casi particolari, previa istanza del richiedente che sarà valutata dall’ufficio provinciale competente, possono essere finanziate iniziative di educazione permanente con almeno cinque partecipanti.

11. Gli organizzatori dei corsi di educazione permanente finanziati sono tenuti a compilare i registri di presenza predisposti dall’ufficio provinciale competente.

12. Qualora le attività di educazione permanente vengano attuate in forma di cooperazione, le rispettive agenzie promotrici concorderanno tra loro la quota percentuale del rispettivo monte ore.

Art. 6
Attività di educazione permanente non finanziabili

1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti attività:

a) consulenze individuali, progetti su incarico (attività chiuse), eventi di prevalente promozione turistica, manifestazioni di intrattenimento, iniziative di carattere liturgico, manifestazioni sportive, corsi sportivi, di educazione fisica, corsi di ballo e di danza fine a se stessi;

b) corsi regolari di istruzione scolastica e universitaria;

c) attività di doposcuola rivolte agli studenti della scuola dell’obbligo e attività assistenziali rivolte a bambini e ragazzi nel periodo extrascolastico;

d) progetti di attività per i quali non risultino comprensibili gli obiettivi, i destinatari, la sede, la qualifica dei relatori, il periodo di svolgimento e le ore complessive di attività presunte.

Art. 7
Tipologie di vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi:

1) contributi ordinari per attività, di seguito denominati contributi ordinari;

2) contributi straordinari;

3) contributi per investimenti;

4) contributi integrativi;

b) assegnazioni per attività, di seguito denominate assegnazioni.

Art. 8
Contributi ordinari

1. I contributi ordinari si riferiscono alla programmazione prevista dall’ente richiedente per l’anno solare di riferimento.

2. I contributi ordinari sono concessi in via prioritaria rispetto ai contributi straordinari e integrativi.

3. I beneficiari di un contributo ordinario non possono ottenere nello stesso anno assegnazioni dallo stesso ufficio.

Art. 9
Contributi straordinari

1. I contributi straordinari si riferiscono a progetti specifici che, per loro natura, non rientrano nella programmazione ordinaria o che non erano prevedibili prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.

2. La concessione dei contributi straordinari dipende, oltre che dalla valutazione del progetto secondo i criteri qualitativi, anche dalle disponibilità residue sui capitoli di spesa pubblica dell’unità organizzativa responsabile del procedimento.

Art. 10
Contributi per investimenti

1. I contributi per investimenti possono essere concessi per l’acquisto di arredi e attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività di educazione permanente, nonché per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture con sede operativa nella provincia di Bolzano.

Art. 11
Contributi integrativi

1. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate specificate nella domanda di contributo ordinario, straordinario o per investimenti siano risultate inferiori alle previsioni oppure i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.

2. Possono inoltre essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi o disponibilità sopravvenute nel bilancio provinciale, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per programmi già illustrati nella domanda di contributo ordinario, straordinario o per investimenti.

Art. 12
Assegnazioni

1. Le assegnazioni possono essere concesse alle agenzie di educazione permanente di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2. Le assegnazioni possono essere concesse solo nel caso in cui le agenzie dispongano di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori e che, sulla base dell’esperienza pregressa, offrano garanzie di:

a) correttezza, stabilità organizzativa e programmazione (programmazione pluriennale);

b) gestione in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’amministrazione pubblica di cui all’articolo 3;

c) assenza di perdite di esercizio rilevanti e ricorrenti.

3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale n. 9/2015.

4. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 21 Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti.

5. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.

6. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’agenzia richiedente.

7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.

Art. 13
Vantaggi economici pluriennali

1. Al fine di garantire la continuità di programmazioni consolidate, possono essere richiesti contributi ordinari o assegnazioni per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi. I requisiti sono:

a) che l’ente abbia una programmazione pluriennale e continuativa;

b) che l’attività svolta sia frutto di una progettazione scrupolosa presentata con ampio anticipo;

c) che tale progettazione preveda un alto investimento di risorse economiche;

d) che l’ente disponga di una sede amministrativa sul territorio provinciale.

Art. 14
Ammontare dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici per l’attività e la gestione di cui all’articolo 24 non possono essere superiori all’80% della spesa ammessa a finanziamento. Per misure rivolte a fasce socialmente svantaggiate la percentuale massima di contributo ammonta al 90% della spesa ammessa. La spesa ammessa a finanziamento deve essere così suddivisa:

a) spese di gestione: fino al 55% del totale della spesa ammessa;

b) spese per attività: almeno il 45% del totale della spesa ammessa. Almeno il 25% del totale della stessa deve essere costituito da spese di docenza per corsi e iniziative di educazione permanente.

2. I contributi per gli investimenti di cui all’articolo 27 non possono essere superiori all’80% della spesa ammessa a finanziamento.

3. Il vantaggio economico concesso non può in ogni caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

4. Il finanziamento può essere quantificato sia in termini economici sia attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del Centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

Art. 15
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale, quali:

a) quote sociali;

b) quote di iscrizione alle iniziative;

c) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

d) sponsorizzazioni private;

e) atti di liberalità e offerte;

f) eventuali entrate da attività commerciali;

g) altre entrate.

2. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda devono essere indicati l'ammontare dell'autofinanziamento e le relative fonti di provenienza.

Art. 16
Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Tutte le domande di concessione di un vantaggio economico, nonché le domande di anticipazione e di liquidazione devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente, sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente e presentate entro i termini previsti dai presenti criteri.

2. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite a mezzo posta o inoltrate tramite PEC.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

4. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.

5. L’Amministrazione può convocare il richiedente per un colloquio, qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.

Art. 17
Domande di contributo ordinario

1. Le domande di contributo ordinario devono essere presentate, prima dell’effettuazione delle relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione dell’ente richiedente, con indicazione del numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione dettagliata sulla gestione e sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

1) raggiungimento degli obiettivi prefissati;

2) accreditamento all’albo dei docenti e metodologie adottate;

3) grado di soddisfazione dei partecipanti. A tal fine gli stessi dovranno compilare al termine di ogni singola iniziativa della durata minima di sei ore una scheda di valutazione della stessa;

c) relazione sull’attività preventivata sulla base della “Griglia di progettazione”. Il programma, corredato dall’elenco delle singole iniziative, dovrà illustrare: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica dei docenti o relatori, periodo e luogo di svolgimento, collaborazione con altre organizzazioni. In caso di domanda di contributo pluriennale, anche il programma dovrà avere un’articolazione pluriennale;

d) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni di riferimento, con riepilogo delle uscite e delle entrate dell’anno precedente;

e) breve relazione del/della legale rappresentante circa la solidità finanziaria dell’ente e l’assenza di posizioni debitorie pregresse ed irrisolte tali da pregiudicarla. Qualora il documento evidenziasse posizioni debitorie, l’ente richiedente dovrà anche prevedere un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente;

f) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) le modalità di utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione;

g) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, che, in caso di domande di contributo pluriennale, va circostanziato sia negli obiettivi da raggiungere che nei contenuti da proporre nel lungo periodo.

3. In caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche, devono inoltre essere presentati l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente.

Art. 18
Domande di contributo straordinario

1. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate prima dell’effettuazione delle relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) programma dettagliato dell’attività straordinaria oggetto della richiesta di finanziamento, con l’indicazione di: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica dei docenti o relatori, periodo e luogo di svolgimento dell’iniziativa/delle iniziative, collaborazioni con altre organizzazioni;

b) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’attività;

c) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

d) cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 19
Domande di contributo per investimenti

1. Le domande di contributo per investimenti devono essere presentate prima dell’effettuazione delle relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione sugli investimenti programmati;

b) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi agli investimenti per i quali si richiede il contributo;

c) un dettagliato preventivo acquisito presso le ditte fornitrici. I costi preventivati per acquisti e lavori di importo inferiore o pari ad euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno un preventivo di spesa; i costi preventivati per acquisti e lavori di importo superiore a euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno tre preventivi, salvo casi specifici debitamente motivati che rendano necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

e) cronoprogramma degli investimenti, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

3. Le domande relative all’acquisto, alla costruzione o ristrutturazione di locali devono inoltre essere corredate della seguente documentazione:

a) un progetto di destinazione d’uso della struttura;

b) il progetto di massima o esecutivo redatto da un libero professionista, con indicazione della data di inizio e fine dei lavori;

c) una stima delle conseguenti nuove spese gestionali, con una dichiarazione sulle modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari.

Art. 20
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo preventivo di spesa comprensivo del relativo piano di finanziamento;

c) cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 21
Domande di assegnazioni

1. Le domande di assegnazione devono essere presentate, prima dell’effettuazione delle relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione dell’ente richiedente, con indicazione del numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione dettagliata sulla gestione e sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

1) raggiungimento degli obiettivi prefissati;

2) accreditamento all’albo dei docenti e metodologie adottate;

3) grado di soddisfazione dei partecipanti. A tal fine gli stessi dovranno compilare al termine di ogni singola iniziativa della durata minima di sei ore una scheda di valutazione della stessa;

c) relazione sull’attività preventivata sulla base della “Griglia di progettazione”. Il programma, corredato dall’elenco delle singole iniziative, dovrà illustrare: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica dei docenti o relatori, periodo e luogo di svolgimento, collaborazioni con altre organizzazioni. In caso di domanda di assegnazione pluriennale, anche il programma dovrà avere un’articolazione pluriennale;

d) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni per cui si intende chiedere l’assegnazione, con riepilogo delle entrate e delle uscite dell’anno precedente;

e) l’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con una suddivisione per centri di costo relativi ai vari titoli e tipologie di spesa; nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie, l’ente richiedente dovrà anche prevedere un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente. Il bilancio di esercizio deve dare conto della definizione degli obiettivi perseguiti nell’ambito dell’attività di educazione permanente rispetto alle altre aree di attività dell’agenzia ed evidenziare i seguenti dati:

1) indicazione del numero di corsi, conferenze o seminari realizzati, numero delle ore di attività di educazione permanente svolte e numero dei partecipanti alle iniziative ammesse a finanziamento;

2) indicazione dei costi sostenuti per le docenze di educazione permanente ammesse a finanziamento, che non potranno essere inferiori al venticinque per cento (25%) del totale della spesa ammessa;

3) indicazione dei costi per il personale riconosciuto ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/83, e successive modifiche;

4) indicazione dell’ammontare delle spese di gestione delle sedi, imputate all’educazione permanente;

5) indicazione delle spese sostenute per pubblicizzare l’attività di educazione permanente;

f) l’indicazione di chi gestisce la contabilità all’interno dell’ente;

g) il verbale del collegio dei revisori con dichiarazione di regolarità contabile dell’ente;

h) il bilancio di previsione con sviluppo pluriennale in caso di richiesta di assegnazioni pluriennali;

i) gli estratti delle delibere o dei verbali delle sedute in cui l’assemblea dei soci o l’organo competente approvano i conti consuntivi (bilanci di esercizio), i bilanci preventivi e le relative programmazioni;

j) dichiarazione del revisore iscritto all’albo che attesti la correttezza e la riconducibilità della spesa sostenuta all’assegnazione concessa e al programma di attività approvato (a partire dal secondo anno di concessione);

k) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) le modalità di utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione;

l) un cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, che, in caso di domande di assegnazione pluriennale, va circostanziato sia negli obiettivi da raggiungere che nei contenuti da proporre nel lungo periodo.

3. In caso di modifiche, devono inoltre essere presentati l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente.

Art. 22
Destinazione dei vantaggi economici

1. Il beneficiario può utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il beneficiario che riscontri la necessità di destinare il vantaggio economico a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese dovrà presentare all'ufficio provinciale competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. Per i contributi ordinari e le assegnazioni, l'eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata entro l'anno solare di riferimento del vantaggio economico, a pena di decadenza. La domanda va comunque presentata prima dell'effettuazione delle relative spese.

4. Il cambio di destinazione è approvato con le stesse procedure previste per la concessione del vantaggio economico.

5. Le modifiche minori, che non comportano variazioni del tetto di spesa, possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell’ufficio provinciale competente.

Art. 23
Titoli di spesa ammessi a finanziamento

1. Possono essere assegnati finanziamenti per i seguenti titoli di spesa:

a) attività;

b) gestione;

c) personale di cui all’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;

d) investimenti.

2. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di contributo o di assegnazione e stabilisce i programmi di attività, di acquisti e di lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, sulla base delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti dai soggetti proponenti e delle aspettative della collettività. L’ufficio provinciale competente tiene conto dei risultati pregressi raggiunti dai richiedenti e delle disponibilità nel bilancio provinciale.

3. I programmi di spesa per l’attività, la gestione e gli investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie del richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste formative emerse sul territorio.

Art. 24
Finanziamento dell’attività e della gestione

1. Possono essere ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie per l'adeguato funzionamento degli enti, quali:

a) spese per il personale non finanziato ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche:

1) stipendi, trattamenti di fine rapporto e oneri riflessi;

2) compensi a lavoratori autonomi e oneri riflessi;

3) missioni e rimborsi spese;

4) formazione e aggiornamento. Non sono ammessi a finanziamento corsi ordinari di studio o di formazione professionale;

b) spese amministrative e di gestione delle sedi:

1) cancelleria e materiale di consumo, spese postali, telefono, fax, manutenzione ordinaria delle apparecchiature;

2) locazione, energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi di pulizia, piccoli lavori di manutenzione ordinaria;

3) pubblicità e promozione dell’ente;

4) consulenze contabili e fiscali, assicurazioni;

5) imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) libri, giornali, riviste e media;

c) spese per attività:

1) spese dei docenti e tutor dei corsi di educazione permanente, corredate da un sintetico curriculum relativo alle competenze specifiche;

2) materiale didattico;

3) pubblicità delle iniziative di educazione permanente;

4) spese occasionali per aule didattiche e relative attrezzature.

2. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.

3. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatrici e relatori sono ammessi fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale.

4. Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.

5. I programmi di attività devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.

Art. 25
Requisiti del personale delle agenzie di educazione permanente

1. Il personale finanziato ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, deve possedere i seguenti requisiti:

a) titolo di studio adeguato alle mansioni svolte, secondo quanto specificato al comma 2;

b) disponibilità ad aggiornarsi costantemente partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale e analoghe iniziative promosse dalla Provincia o da istituzioni specializzate;

c) garanzia di continuità nel rapporto di impiego.

2. Il personale di cui al comma 1 deve possedere i requisiti e svolgere le mansioni previsti per ciascuna qualifica professionale, come di seguito indicato:

a) addetto amministrativo/addetta amministrativa, Va qualifica funzionale:

1) requisiti: diploma di scuola media inferiore e biennio di scuola superiore, conoscenze di base della seconda lingua, della cultura locale e di informatica;

2) mansioni: di segreteria, front-office, contabili-amministrative e di supporto nell’organizzazione delle iniziative;

b) collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica, VIIIa qualifica funzionale:

1) requisiti: diploma di laurea specialistica oppure diploma di laurea triennale e due anni di esperienza nel settore della formazione e cultura, oppure diploma di scuola superiore con almeno sei anni di esperienza nel settore della formazione e cultura, buone conoscenze della seconda lingua, della cultura locale e di informatica;

2) mansioni: analisi dei fabbisogni formativi del territorio e in particolare dell’utenza dell’agenzia, elaborazione dei progetti in sinergia con il direttore/la direttrice, ove presente, monitoraggio sui risultati degli interventi educativi e grado di soddisfazione dei partecipanti, attività di promozione e comunicazione dell’agenzia e delle sue attività, collaborazione con il/la presidente, in assenza del direttore/della direttrice, per i compiti di carattere organizzativo e di coordinamento del personale docente e amministrativo, nonché per la definizione degli obiettivi dell’agenzia;

c) direttore/direttrice, VIIIa qualifica funzionale:

1) requisiti: diploma di laurea specialistica e quattro anni di esperienza nel settore della formazione e cultura oppure diploma di laurea triennale con sei anni di esperienza nel settore della formazione e cultura oppure diploma di scuola superiore con almeno otto anni di esperienza nel settore della formazione e cultura, buone conoscenze della seconda lingua, della cultura locale e di informatica;

2) mansioni: di carattere direttivo e organizzativo, coordinamento del personale amministrativo e docente, gestione dell’agenzia secondo gli standard di qualità e promozione della stessa, elaborazione dei progetti in sinergia con il collaboratore pedagogico, collaborazione con il/la presidente per la definizione degli obiettivi dell’agenzia e la rappresentanza della stessa.

3. Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.

4. Il personale verrà selezionato tramite colloqui, ai quali saranno presenti anche rappresentanti dell’ufficio provinciale competente in materia di educazione permanente.

Art. 26
Finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente

1. Le spese relative al titolo “personale” sono finanziate ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

2. Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente avviene sulla base del monte ore dell’attività svolta dall’agenzia nell’anno precedente, con possibilità di adeguamenti in relazione all’attività programmata per l’anno per cui si chiede il finanziamento.

3. Le unità di personale devono risultare regolarmente assunte dall'agenzia di educazione permanente.

4. Le spese per il personale comprendono stipendi, trattamenti di fine rapporto e oneri riflessi.

5. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dall'ente richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.

6. Il posto di addetto amministrativo e quello di collaboratore pedagogico, finanziati ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, possono essere ricoperti anche da due unità di personale impiegate a mezza giornata.

Art. 27
Finanziamento degli investimenti

1. Possono essere assegnati finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di strutture, nonché per l’acquisto di arredi e di attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività di educazione permanente ad enti che svolgano tale attività in modo esclusivo o prevalente.

2. Le spese di acquisto e di costruzione di immobili sono ammesse solamente qualora si tratti di agenzie di educazione permanente di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. I contributi per investimenti destinati a interventi strutturali sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

a) ultimazione di interventi che prevedono diverse e autonome fasi di sviluppo o interventi urgenti;

b) lavori di manutenzione e di ristrutturazione;

c) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture e in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.

4. I provvedimenti di concessione di contributi relativi all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione delle strutture indicano, ai fini della pianificazione finanziaria, la stima delle conseguenti, nuove spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente.

5. Il richiedente il contributo per beni immobili deve garantire che la struttura finanziata sia utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività di educazione permanente. Ciò avviene, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

6. Per quanto riguarda gli investimenti di minore entità (attrezzature, arredi, ecc.) viene posto un vincolo per l’utilizzo dei beni finanziati in un rapporto adeguato al finanziamento ricevuto.

7. I programmi di acquisti e lavori devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.

Art. 28
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

b) interessi di mora e sanzioni;

c) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;

d) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

e) acquisto di beni destinati alla rivendita;

f) offerte ed altri contributi di solidarietà;

g) spese per premi, regali, omaggi, rinfreschi, decorazioni di ogni tipo;

h) spese di rappresentanza, anche a favore di soci o dipendenti dell’ente richiedente;

i) spese di viaggio o per gite e altre attività di carattere ricreativo;

j) trasporti per visite guidate;

k) compensi a componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati, ovvero a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a candidati ufficiali agli stessi;

l) spese per attività e manifestazioni su tematiche riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;

m) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.

Art. 29
Criteri qualitativi per la valutazione delle attività

1. La concessione dei vantaggi economici tiene conto della capacità dell’ente di proporre un progetto educativo che privilegi l’aspetto formativo e di accrescimento della persona e sia inteso come un insieme di attività organiche e strutturate secondo metodologie didattiche specificatamente sviluppate per l’utenza dell’educazione permanente.

2. I progetti presentati sono valutati tenuto conto dei seguenti elementi:

a) qualità dell’esposizione;

b) accuratezza dell’analisi del fabbisogno formativo della popolazione;

c) esplicitazione dei risultati attesi;

d) pertinenza ed efficacia attesa delle azioni proposte;

e) sostenibilità e utilizzo delle risorse.

3. Per l’individuazione della percentuale di finanziamento provinciale sono valutati i contenuti di seguito elencati:

a) collocazione geografica dell’ente proponente e specifiche esigenze della comunità italiana residente nella zona;

b) attività che promuovano la conoscenza, l’analisi e la diffusione degli aspetti più significativi del patrimonio culturale italiano;

c) iniziative rivolte alla valorizzazione, alla conoscenza e alla fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico ambientale;

d) approfondimento di tematiche, relative a caratteristiche culturali del gruppo linguistico italiano in Alto Adige, che favoriscano la diffusione della conoscenza del territorio e della sua storia, concorrano alla formazione di una consapevole appartenenza ad una realtà pluriculturale e ad una coscienza europea;

e) sviluppo di iniziative nell’ambito della cittadinanza attiva con attivazione di progetti miranti alla prevenzione della violenza ed alla promozione del dialogo e della tolleranza;

f) realizzazione di iniziative nell’ambito dell’educa¬zio¬ne allo sviluppo sostenibile;

g) iniziative atte a garantire condizioni di pari opportunità di accesso e partecipazione all’attività formativa senza discriminazioni sociali, culturali, fisiche ed a sviluppare la cultura di parità dei generi;

h) iniziative volte a migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità;

i) attività che tengano conto dei bisogni espressi dalla collettività o risultanti da specifiche indagini socio-demoscopiche e programmate in modo ad essi rispondenti;

j) capacità progettuale dell’ente, sia per quanto attiene ai contenuti sia per quanto attiene ai costi, anche nell’individuazione di diverse fonti di finanziamento oltre la provincia.

4. Un 2% della disponibilità finanziaria sul capitolo provinciale di competenza è destinato a enti che presentino progetti innovativi, affrontino nuove tematiche e si rivolgano a nuovi pubblici.

Art. 30
Anticipazioni

1. In caso di contributi, è possibile richiedere l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell'80% dell'ammontare delle singole tipologie di contributo concesso per l’anno di riferimento. Tale anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo;

a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell’80% dell’ammontare complessivo dei contributi ordinari concessi nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. Tale anticipazione è erogata in attesa della concessione del contributo per l'anno di competenza e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e funzionamento della struttura, nonché a spese per il personale dipendente. La relativa domanda deve essere presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

Art. 31
Rendiconto delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo vantaggio economico, entro i seguenti termini: preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione dell’anticipazione.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

4. L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti agevolati o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 32
Termini per la rendicontazione dei contributi

1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Nel caso di contributi relativi ad attività o investimenti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

Art. 33
Rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi ordinari i beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente;

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.) fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

3) i beneficiari senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all’importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) il conto consuntivo (bilancio di esercizio) o il rendiconto gestionale ordinario. In particolare:

1) per gli enti che beneficiano di contributi superiori a 50.000,00 euro: il conto consuntivo (bilancio di esercizio) dell’anno precedente, redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti;

2) per gli enti che beneficiano di contributi pari o inferiori a 50.000,00 euro: il rendiconto gestionale ordinario dell’anno precedente.

Nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie, il richiedente dovrà predisporre un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente.

I documenti di cui alla presente lettera sono richiesti anche al fine di valutare il livello di economicità e trasparenza del soggetto finanziato e la ricaduta sociale del finanziamento erogato;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di attività ammesso a contributo;

4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera f);

e) l'estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci o l'organo competente approva la relazione sull'attività svolta, il rendiconto gestionale o il conto consuntivo (bilancio di esercizio) relativi all'anno di riferimento del contributo ordinario;

f) i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 37, con i nominativi degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

2. Ai fini della rendicontazione dei contributi straordinari i beneficiari devono presentare la documentazione di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 1.

Art. 34
Rendicontazione dei contributi per investimenti

1. La documentazione di spesa per la rendicontazione dei contributi per investimenti è composta da:

a) la domanda di liquidazione;

b) un elenco semplice dei documenti di spesa;

c) i documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.), fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

d) l'estratto dell'inventario del beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile per la loro custodia;

e) la dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per i medesimi investimenti e i relativi importi;

3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di investimenti ammessi a contributo;

4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti.

Art. 35
Liquidazione

1. Ai fini della liquidazione dell'intero vantaggio economico, la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.

2. Se, invece, le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il vantaggio economico è ridotto in proporzione.

3. Di norma la riduzione del vantaggio economico per due anni consecutivi comporta l'assegnazione di un finanziamento che non potrà essere superiore all'ultimo vantaggio economico effettivamente liquidato.

4. Per la liquidazione del vantaggio economico l'ufficio provinciale competente verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al programma di attività o all’investimento approvato e la confronta con il preventivo allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio provinciale ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il vantaggio economico è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento o la maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.

6. Sono ammesse compensazioni fra le singole voci di spesa, di norma fino a una variazione massima del 25% del loro importo, all’interno di ciascuno dei titoli di spesa relativi ad attività, gestione e investimenti.

7. In sede di liquidazione dei vantaggi economici, l’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

8. Sui singoli documenti di spesa andrà apposto il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.

Art. 36
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente:

a) devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) devono essere intestati al beneficiario del vantaggio economico;

c) devono essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio provinciale competente su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario del vantaggio economico;

d) devono essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;

e) in caso di contributi ordinari e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure ove l’iniziativa interessi anche parte dell’anno successivo ovvero venga svolta in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione; resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;

f) in caso di investimenti strutturali e di progetti, possono riguardare anche obbligazioni assunte dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.

Art. 37
Volontariato

1. I beneficiari senza scopo di lucro possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del vantaggio economico concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, ai beneficiari di cui al comma 1 è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. Il beneficiario non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci alle sedute degli organi istituzionali.

4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il prestatore fa parte.

Art. 38
Assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, sono trasferiti ai Comuni le funzioni e i compiti relativi al finanziamento dei comitati per l’educazione permanente nel territorio di competenza (cosiddetta assegnazione di base per i compiti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche); i fondi a tal fine necessari, assegnati dalla Provincia ai Comuni, e le modalità del finanziamento sono stabiliti nell’ambito dell’accordo annuale sulla finanza locale. Tale accordo prevede fra l’altro che i Comuni partecipino con un finanziamento in misura almeno pari a quello della Provincia.

2. Nell’impiego dei finanziamenti concessi, i comitati per l’educazione permanente sono tenuti a rispettare i criteri di cui al presente articolo, concordati con il Consiglio dei Comuni. I criteri vengono definiti, integrati o modificati dalla Giunta provinciale di comune accordo con il Consiglio dei Comuni.

3. I Comuni sono tenuti a liquidare l’assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

4. Per l’assegnazione di base trova applicazione quanto segue:

a) l’assegnazione è calcolata moltiplicando una quota pro capite per il numero di abitanti del bacino di utenza del comitato. La quota pro capite viene determinata dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;

b) nel primo anno di costituzione di un comitato per l’educazione permanente, l’assegnazione è calcolata in base al numero dei mesi interi a decorrere dalla costituzione stessa;

c) le risorse assegnate non utilizzate o utilizzate difformemente da quanto stabilito dai criteri di cui al presente articolo possono essere detratte dai Comuni dalle assegnazioni degli anni successivi. Ciò avverrà anche sulla base di un parere formulato dal competente ufficio provinciale per l’educazione permanente e trasmesso alla Ripartizione provinciale Enti locali;

d) un comitato per l’educazione permanente che per due anni di seguito non svolga alcuna attività è considerato inesistente.

5. Le domande per l’assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente vanno compilate secondo l’apposito modello predisposto dal competente ufficio provinciale per l’educazione permanente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del comitato. Le domande devono essere presentate al Comune competente, insieme alla documentazione di cui all’articolo 13, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di comitati di nuova costituzione, le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.

6. I comitati per l’educazione permanente devono trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati al competente ufficio provinciale per l’educazione permanente. Quest’ultimo, in caso di manchevolezze riscontrate sulla base della documentazione pervenuta, potrà contattare i comitati per l’educazione permanente e i Comuni al fine di individuare congiuntamente una possibile soluzione.

7. L’assegnazione di base può essere concessa per i compiti di cui all’articolo 7, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, con riferimento a qualsiasi forma organizzata di apprendimento che non faccia parte di percorsi regolari di istruzione scolastica o universitaria. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della citata legge tali compiti possono riguardare anche l’ambito delle attività culturali.

8. Non sono finanziabili:

a) tutte le attività di cui all’articolo 6 dei presenti criteri;

b) i compiti rientranti tra le attività istituzionali di associazioni o associazioni di categoria (quali cori, bande musicali, gruppi teatrali, biblioteche, associazioni sportive e simili).

9. Gite e viaggi di carattere formativo o culturale e attività analoghe sono finanziabili solo qualora sia preponderante l’aspetto educativo e siano previste forme organizzate di apprendimento; saranno riconosciute ammissibili solo le spese direttamente connesse alle forme organizzate di apprendimento, quali biglietti di entrata ai musei, visite guidate e simili.

Art. 38/bis
Progetti dei comitati per l’educazione permanente

1. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono iniziative volte a promuovere la cultura italiana sul territorio con lo scopo di creare sinergie tra i vari operatori coinvolti nel settore culturale e dell’educazione permanente. I progetti si prefiggono obiettivi chiari, sono delimitati nel tempo ed hanno una data di inizio e di completamento; possono avere durata pluriennale ed essere pertanto articolati in attività suddivise annualmente. Richiedono solitamente un elevato impegno in termini di risorse umane ed economiche ed integrano e completano l’attività istituzionale finanziata con l’assegnazione di base. Il comitato per l’educazione permanente deve risultare chiaramente come capofila del progetto.

2. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono valutati dall’Amministrazione provinciale unicamente sulla base dei seguenti criteri qualitativi:

a) requisiti di accesso:

1) il progetto riguarda misure specifiche per la realtà locale;

2) il progetto è innovativo;

3) il progetto prevede misure di educazione permanente e culturali complesse, fra l’altro, in termini di tempo e di risorse;

4) il progetto prevede in particolare il sostegno e la creazione di un network fra soggetti operanti nel settore educazione permanente e della cultura;

b) criteri di valutazione:

1) qualità dell’esposizione;

2) accuratezza dell’analisi del fabbisogno formativo della popolazione;

3) esplicitazione dei risultati attesi;

4) pertinenza ed efficacia attesa delle azioni proposte;

5) sostenibilità e utilizzo delle risorse.

3. Per essere ammessi a contributo i progetti devono soddisfare tutti i requisiti di cui al comma 2, lettera a).

4. Per l’ideazione, l’elaborazione e lo sviluppo dei progetti ai comitati per l’educazione permanente possono essere concessi contributi per il finanziamento dell’attività e della gestione ai sensi dell’articolo 24.

5. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Una parte dei costi per lo svolgimento dei progetti può essere coperta con l’assegnazione di base di cui all’articolo 38; in ogni caso il finanziamento dei progetti non può superare il 90% della spesa ammessa.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina applicabile ai contributi straordinari, salve le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1.

Art. 39
Obblighi del beneficiario

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi di cui ai presenti criteri, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della domanda di concessione o di liquidazione.

Art. 40
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’Ufficio provinciale Spese e/o da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Cultura italiana e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio provinciale competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall'ufficio provinciale competente.

5. Il controllo verte su:

a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;

b) la realizzazione dei programmi di attività e di investimento per i quali è stato concesso il vantaggio economico;

c) la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione dei vantaggi economici e la sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’ente;

e) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati;

f) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile e la governance adeguata agli scopi sociali;

g) la correttezza e trasparenza del conto consuntivo (bilancio di esercizio) o rendiconto gestionale;

h) la corretta compilazione, a cura dei docenti, dei registri di presenza delle attività formative quali corsi, seminari, conferenze e lezioni;

i) l’esame delle schede di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza, compilate dai partecipanti al termine delle attività formative;

j) il numero di ore di attività previste per le agenzie di educazione permanente;

k) eventuali ulteriori ambiti di verifica.

Art. 41
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire ai cittadini di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico ed esercitare il loro diritto alla partecipazione e al controllo, tutte le iniziative finanziate secondo i presenti criteri, devono essere debitamente pubblicizzate e devono evidenziare, in proporzione adeguata al rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.

2. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, inserzioni sui mezzi di stampa, pagine web, etc.) delle attività finanziate devono riportare quanto segue: "La presente iniziativa è realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia (aquila), nonché da eventuali altri simboli grafici, in base alle indicazioni dell’ufficio provinciale competente.

3. I beneficiari forniscono tempestivamente all'ufficio provinciale competente, prima della loro diffusione, i programmi di attività e il materiale promozionale.

4. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di concessione di futuri vantaggi economici.

5. Le sedi operative devono disporre di adeguata segnaletica, ben distinguibile dalla pubblica via, e, nel caso abbiano beneficiato di vantaggi economici provinciali per i propri locali, devono apporre in posizione visibile agli utenti una targa con la seguente dicitura: "La presente struttura è stata realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”.

6. Al fine di documentare l’attività educativa, chi intenda beneficiare, all’interno della propria attività istituzionale di formazione, di vantaggi economici per la realizzazione e la stampa di piccole pubblicazioni, anche sotto forma di incisioni audiovisive, deve attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni:

a) il copyright deve rimanere al beneficiario del vantaggio economico oppure può, in casi specifici e motivati, essere condiviso con una casa editrice, che collabori all’editing ed eventualmente alla distribuzione dell’opera;

b) l’opera, una volta ultimata, deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.

7. La Provincia può pubblicare anche online ogni informazione utile alla cittadinanza riguardo il finanziamento a sostegno delle attività nell’ambito dell’educazione permanente, ivi comprese le relazioni programmatiche e il bilancio sociale.

Art. 42
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni e iniziative di qualsiasi tipo viene formalmente concesso dal/dalla Presidente della Provincia o dall’Assessore/Assessora competente dietro presentazione di esplicita e documentata richiesta da parte dell’organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali è stato accordato.

Art. 43
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalle leggi provinciali n. 41/1983, e successive modifiche, e n. 17/1993, e successive modifiche.

Art. 44
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all’anno 2018 e seguenti.

Allegato 1

(art. 33, comma 1, lettera b), e comma 2)

1. L’elenco dei documenti di spesa per la rendicontazione dei contributi deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

a) beneficiario;

b) oggetto della prestazione;

c) periodo di svolgimento dell’attività;

d) numero e data del documento e della quietanza di pagamento;

e) importo;

f) eventuali quote relative a oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

g) eventuale data di versamento delle ritenute in F24;

h) indicazione di quali documenti di spesa sono stati presentati ad altri uffici provinciali, enti locali e istituzioni private che concedono finanziamenti per le stesse voci di spesa.

2. Il/La legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara espressamente che i documenti contabili, indicati nell’elenco con il/i n. ___, sono stati emessi da persone appartenenti all’organo direttivo o da parenti e affini entro il quarto grado, dal coniuge o convivente di fatto delle stesse o da collaboratori retribuiti. Il/La legale rappresentante dichiara altresì che tali spese sono state espressamente e consapevolmente approvate dal direttivo.

3. Il/La legale rappresentante dichiara che il controllo di attinenza dei documenti contabili alla spesa ammessa è stato eseguito:

personalmente

avvalendosi della collaborazione retribuita del sig./della sig.ra ..................

avvalendosi della collaborazione volontaria del sig./della sig.ra ..................

avvalendosi di un collegio di revisori dei conti.

4. Il/La legale rappresentante dichiara che la contabilità dell’organizzazione è tenuta:

dal sig./dalla sig.ra ……………

dallo Studio ……………

5. Io (nome e cognome) …………………., legale rappresentante di ….………….…, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali che discendono dalle false dichiarazioni e di averne informato il direttivo. Tali responsabilità sono riassunte nell’articolo 2/bis e nell’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che si trascrivono nel presente modulo e s’intendono conosciuti per sottoscrizione in calce.

Art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

Indebita percezione di vantaggi economici

1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare di cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.

3. (abrogato)

4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

4/bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

5. (abrogato)

Art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

Allegato B

Criteri per la concessione di vantaggi economici per lo sviluppo del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, determinano le modalità di concessione e liquidazione di vantaggi economici per lo sviluppo del sistema di biblioteche pubbliche per il gruppo linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

2. I presenti criteri non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto i vantaggi economici previsti vengono concessi per attività non economiche o per attività economiche puramente accessorie.

Art. 2
Beneficiari

1. I vantaggi economici di cui all’articolo 5 possono essere concessi a:

a) enti pubblici locali dotati di una biblioteca;

b) enti privati che gestiscano da almeno un anno una biblioteca sul territorio provinciale, che per statuto siano impegnati, esclusivamente o prevalentemente, in tale attività e che non perseguano scopo di lucro. Gli enti non sono finanziati nel primo anno di attività in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull'effettiva valenza della biblioteca nell’ambito del sistema bibliotecario provinciale;

c) enti privati che svolgano da almeno un anno un’attività continuativa sul territorio provinciale nel settore delle biblioteche e che per statuto siano impegnati, esclusivamente o prevalentemente, in attività di promozione della lettura, di formazione o di assistenza alle biblioteche, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, e che non perseguano scopo di lucro. Gli enti non sono finanziati nel primo anno di attività in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull'effettiva valenza dell’ente nell’ambito del sistema bibliotecario provinciale.

2. Gli enti pubblici di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo possono beneficiare di contributi per investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, e di assegnazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). Gli enti privati di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo possono beneficiare di tutti i tipi di contributo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).

3. Le iniziative e i servizi offerti dalle biblioteche e dagli enti di cui al comma 1, lettera c), devono essere destinati alla collettività e non solo ai propri soci ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

4. Per ottenere i predetti vantaggi economici, le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in un comune della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.

5. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Art. 3
Sistema bibliotecario e requisiti qualitativi delle biblioteche pubbliche

1. Le biblioteche pubbliche, facenti parte del sistema bibliotecario per il gruppo linguistico italiano, che operano sul territorio provinciale sono istituzioni permanenti al servizio della società e del suo sviluppo tramite:

a) la raccolta, la catalogazione e la messa a disposizione di libri/media;

b) l’organizzazione di iniziative atte a promuovere il libro, la lettura, gli strumenti di informazione e la conoscenza in generale.

2. Le singole biblioteche pubbliche devono rispondere ai seguenti requisiti qualitativi:

a) avere una sede idonea e rispondente alla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a quella concernente il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche;

b) essere dotate di segnaletica adeguata e di percorsi atti ad orientare gli utenti;

c) avere un orario di apertura, opportunamente pubblicizzato, che sia adeguato al bacino di utenza e tale da garantire l’accesso a tutte le fasce di popolazione;

d) essere dotate di una carta delle collezioni e di un regolamento dei servizi coerenti con la propria mission, aggiornati almeno ogni 5 anni, ed esposti al pubblico;

e) essere dotate di un catalogo elettronico;

f) disporre di un sito web;

g) avere materiali bibliografici e media regolarmente aggiornati, coerentemente con quanto previsto dagli standard internazionali indicati nelle linee guida IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), nonché ordinati secondo accreditati sistemi biblioteconomici;

h) svolgere un’attività di promozione del libro, della lettura e degli strumenti dell’informazione coerente con le finalità istituzionali della biblioteca stessa ed in misura adeguata alla sua funzione di servizio culturale di base nel contesto territoriale di riferimento;

i) avere personale, sia esso volontario o dipendente, adeguatamente qualificato e disponibile a frequentare regolarmente corsi di aggiornamento;

j) svolgere un costante monitoraggio sui vari aspetti della gestione e dell’attività e renderne pubblici i risultati;

k) collaborare con altre istituzioni per favorire lo sviluppo del sistema bibliotecario locale e per creare reti atte a sostenere la cultura e la conoscenza;

l) non avere fini di lucro.

3. Per il finanziamento delle biblioteche pubbliche speciali di settore valgono inoltre i seguenti requisiti qualitativi:

a) ruolo e rilevanza della biblioteca nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale, sia per quanto attiene al patrimonio di libri e media sia per quanto attiene agli spazi e alla qualità dei servizi;

b) il patrimonio non deve di norma essere inferiore a 3.000 libri e media;

c) dai criteri adottati per l'incremento del patrimonio librario deve emergere nel dettaglio l'ambito di specializzazione;

d) le biblioteche di settore devono coprire possibilmente le varie branche del settore sotto aspetti differenziati, nel rispetto dei diversi orientamenti culturali e senza perseguire fini di propaganda ideologica;

e) le biblioteche di studio devono mettere a disposizione materiale scientifico riguardante più settori;

f) per un ambito tematico o specialistico può essere finanziata solo una biblioteca di settore sul territorio provinciale per il gruppo linguistico italiano;

g) deve essere garantito un orario di apertura di almeno 20 ore settimanali e un servizio di consulenza e informazione qualificata;

h) le biblioteche devono essere utilizzate in maniera regolare e avere un numero di prestiti adeguato alle loro caratteristiche (almeno 400 prestiti all'anno).

Art. 4
Organizzazione e trasparenza

1. Per beneficiare dei vantaggi economici, gli enti privati richiedenti devono operare con correttezza, efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza nella propria gestione contabile e avere una governance adeguata agli scopi sociali e al livello dell’offerta proposta.

2. La governance deve inoltre valorizzare le giovani professionalità e prevedere che i membri dei direttivi che hanno superato i 75 anni di età vengano, di norma, destinati solo a cariche onorifiche.

3. I dati e i documenti relativi all’attività devono essere sempre accessibili all’ufficio provinciale competente.

Art. 5
Tipologie di vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi:

1) contributi ordinari per l’attività, di seguito denominati contributi ordinari;

2) contributi straordinari;

3) contributi per investimenti;

4) contributi integrativi;

b) assegnazioni ai sensi dell’articolo 29/bis, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, di seguito denominate assegnazioni.

Art. 6
Contributi ordinari

1. I contributi ordinari si riferiscono alla programmazione prevista dall’ente richiedente per l’anno solare di riferimento.

2. I contributi ordinari sono concessi in via prioritaria rispetto ai contributi straordinari e integrativi.

Art. 7
Contributi straordinari

1. I contributi straordinari si riferiscono a progetti specifici che, per loro natura, non rientrano nella programmazione ordinaria o che non erano prevedibili prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.

2. La concessione dei contributi straordinari dipende, oltre che dalla valutazione del progetto secondo i criteri qualitativi, anche dalle disponibilità residue sui capitoli di spesa pubblica dell’unità organizzativa responsabile del procedimento.

Art. 8
Contributi per investimenti

1. I contributi per investimenti possono essere concessi per l’acquisto di arredi e attrezzature funzionali all’attività delle biblioteche o degli enti privati di cui all’articolo 2, comma 1 lettera c), nonché, esclusivamente per gli enti privati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche situati in provincia di Bolzano.

Art. 9
Contributi integrativi

1. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate specificate nella domanda di contributo ordinario, straordinario o per investimenti siano risultate inferiori alle previsioni oppure i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.

2. Possono inoltre essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi o disponibilità sopravvenute nel bilancio provinciale, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per programmi già illustrati nella domanda di contributo ordinario, straordinario o per investimenti.

Art. 10
Assegnazioni

1. Le assegnazioni possono essere concesse agli enti pubblici locali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

2. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.

Art. 11
Contributi pluriennali

1. Al fine di garantire la continuità di programmazioni consolidate, gli enti privati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono richiedere contributi ordinari per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi. I requisiti sono:

a) che l’ente abbia una programmazione pluriennale e continuativa;

b) che l’attività svolta sia frutto di una progettazione scrupolosa presentata con ampio anticipo;

c) che tale progettazione preveda un alto investimento di risorse economiche;

d) che l’ente disponga di una sede operativa sul territorio provinciale.

Art. 12
Ammontare dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici per l’attività e la gestione delle biblioteche di cui all’articolo 22 e per i progetti, le attività e le manifestazioni di cui all'articolo 25 non possono essere superiori all'80% della spesa ammessa a finanziamento.

2. I contributi per investimenti di cui all'articolo 26 non possono essere superiori:

a) all’80% della spesa ammessa in caso di biblioteche gestite da enti privati;

b) al 50% della spesa ammessa in caso di biblioteche gestite da enti pubblici;

c) al 30% della spesa ammessa in caso di succursali e punti di prestito di biblioteche gestite da enti pubblici.

3. Per i vantaggi economici di cui al comma 1 e per i contributi per investimenti di cui al comma 2, lettera a), in casi straordinari e adeguatamente motivati (attività, progetti e investimenti di importanza sovralocale o iniziative in località in cui il gruppo linguistico italiano necessiti di particolare sostegno) agli enti privati può essere concesso un finanziamento fino al 90% della spesa ammessa.

4. Per i contributi per investimenti di cui al comma 2, lettera b), la percentuale del finanziamento può, in casi straordinari e adeguatamente motivati (progetti di importanza sovralocale, iniziative in comuni considerati a struttura debole o comuni in cui il gruppo linguistico italiano necessiti di particolare sostegno) raggiungere il 90% della spesa ammessa.

5. Per i contributi per investimenti di cui al comma 2, lettera c), sono possibili deroghe fino al 90% della spesa ammessa nel caso di succursali e punti di prestito con un bacino di utenza equiparabile a quello di una biblioteca pubblica di un piccolo comune.

6. Il vantaggio economico concesso non può in ogni caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

7. Il finanziamento può essere quantificato sia in termini economici sia attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del Centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

Art. 13
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale, quali:

a) quote sociali;

b) mezzi propri;

c) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

d) sponsorizzazioni private;

e) atti di liberalità e offerte;

f) eventuali entrate da attività commerciali;

g) altre entrate.

2. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda devono essere indicati l'ammontare dell'autofinanziamento e le relative fonti di provenienza.

Art. 14
Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Tutte le domande di concessione di un vantaggio economico, nonché le domande di anticipazione e di liquidazione devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente, sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente e presentate entro i termini previsti dai presenti criteri.

2. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite a mezzo posta o inoltrate tramite PEC.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

4. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.

5. L’Amministrazione può convocare il richiedente per un colloquio, qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.

Art. 15
Domande di contributo ordinario

1. Le domande di contributo ordinario devono essere presentate, prima dell’effettuazione delle relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione dell’ente richiedente, con indicazione del numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) indicazione della composizione del Consiglio di biblioteca (ove previsto);

c) scheda dati biblioteca;

d) relazione dettagliata sulla gestione e sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con particolare riferimento ai seguenti dati (per le sole biblioteche):

1) numero di utenti attivi;

2) numero di prestiti e in particolare quelli relativi a libri/media in lingua italiana;

3) numero di iniziative di promozione alla lettura e in particolare quelle in lingua italiana;

4) numero presenze in biblioteca;

5) entità del patrimonio di libri/media;

6) numero delle nuove acquisizioni;

7) numero di libri/media oggetto di scarto;

8) altre eventuali informazioni utili a valutare la qualità dei servizi, quali ad esempio il numero di accessi a internet, la consultazione di altri materiali in biblioteca, le visite guidate, etc.;

9) grado di soddisfazione degli utenti, tramite la compilazione di appositi questionari. Al fine di valutare il grado di soddisfazione degli utenti, in merito alle singole attività e al funzionamento della biblioteca, è necessario che gli stessi abbiano la possibilità di esprimere pareri, presentare reclami o suggerimenti, anche relativi agli acquisti di libri/media;

e) programma dettagliato dell’attività pianificata, con l’indicazione di: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica degli eventuali autori, esperti o relatori, periodo e luogo di svolgimento dell’iniziativa/delle iniziative. In caso di domande di contributo pluriennale, anche il programma dovrà avere un’articolazione pluriennale;

f) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni di riferimento, con riepilogo delle uscite e delle entrate dell’anno precedente;

g) breve relazione del/della legale rappresentante circa la solidità finanziaria dell’ente e l’assenza di posizioni debitorie pregresse ed irrisolte tali da pregiudicarla. Qualora il documento evidenziasse posizioni debitorie, l’ente richiedente dovrà anche prevedere un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente;

h) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) le modalità di utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione;

i) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, che, in caso di domande di contributo pluriennale, va circostanziato sia negli obiettivi da raggiungere che nei contenuti da proporre nel lungo periodo.

3. In caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche, devono inoltre essere presentati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto dell’ente;

b) documento programmatico denominato “carta delle collezioni” (per le sole biblioteche);

c) regolamento dei servizi della biblioteca (per le sole biblioteche).

Art. 16
Domande di contributo straordinario

1. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate prima dell’effettuazione delle relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) programma dettagliato dell’attività straordinaria oggetto della richiesta di finanziamento, con l’indicazione di: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica degli eventuali autori, esperti o relatori, periodo e luogo di svolgimento dell’iniziativa/delle iniziative;

b) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’attività;

c) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

d) cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 17
Domande di contributo per investimenti

1. Le domande di contributo per investimenti devono essere presentate prima dell’effettuazione delle relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione sugli investimenti programmati;

b) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi agli investimenti per i quali si richiede il contributo;

c) un dettagliato preventivo acquisito presso le ditte fornitrici. I costi preventivati per acquisti e lavori di importo inferiore o pari ad euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno un preventivo di spesa; i costi preventivati per acquisti e lavori di importo superiore a euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno tre preventivi, salvo casi specifici debitamente motivati che rendano necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

e) cronoprogramma degli investimenti, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

3. Le domande relative all’acquisto, alla costruzione o ristrutturazione di locali devono inoltre essere corredate della seguente documentazione:

a) un progetto di destinazione d’uso della struttura;

b) il progetto di massima o esecutivo redatto da un libero professionista, con indicazione della data di inizio e fine dei lavori;

c) una stima delle conseguenti nuove spese gestionali, con una dichiarazione sulle modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari.

Art. 18
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo preventivo di spesa comprensivo del relativo piano di finanziamento;

c) cronoprogramma delle attività, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 19
Domande di assegnazioni

1. Le domande di assegnazione devono essere presentate, prima dell’effettuazione delle relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) indicazione della composizione del Consiglio di biblioteca (ove previsto);

b) scheda dati biblioteca;

c) relazione dettagliata sulla gestione e sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con particolare riferimento ai dati di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d);

d) programma dettagliato dell’attività pianificata, con l’indicazione di: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica degli eventuali autori, esperti o relatori, periodo e luogo di svolgimento dell’iniziativa/delle iniziative;

e) preventivo dettagliato di spesa e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni per cui si intende chiedere l’assegnazione, con riepilogo delle entrate e delle uscite dell’anno precedente;

f) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi.

Art. 20
Destinazione dei vantaggi economici

1. Il beneficiario può utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il beneficiario che riscontri la necessità di destinare il vantaggio economico a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese dovrà presentare all'ufficio provinciale competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. Per i contributi ordinari e le assegnazioni, l'eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata entro l'anno solare di riferimento del vantaggio economico, a pena di decadenza. La domanda va comunque presentata prima dell'effettuazione delle relative spese.

4. Il cambio di destinazione è approvato con le stesse procedure previste per la concessione del vantaggio economico.

5. Le modifiche minori, che non comportano variazioni del tetto di spesa, possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell’ufficio provinciale competente.

Art. 21
Titoli di spesa ammessi a finanziamento

1. Possono essere assegnati finanziamenti per i seguenti titoli di spesa:

a) attività;

b) gestione;

c) personale di cui agli articoli 27 e 27/bis della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;

d) investimenti.

2. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di contributo o di assegnazione e stabilisce i programmi di attività, di acquisti e di lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, sulla base delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti dai soggetti proponenti e delle aspettative della collettività. L’ufficio provinciale competente tiene conto dei risultati pregressi raggiunti dai richiedenti e delle disponibilità nel bilancio provinciale.

3. I programmi di spesa per l’attività, la gestione e gli investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie del richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste culturali emerse sul territorio.

4. Nel caso in cui il finanziamento per la biblioteca venga concesso sia dalla Ripartizione Cultura italiana sia dalla Ripartizione Cultura tedesca, i competenti uffici si accordano di norma in considerazione della proporzionale linguistica della popolazione residente nel bacino di utenza della biblioteca nonché, per i titoli di spesa di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, in base alle rispettive priorità. Per il titolo di spesa di cui alla lettera c) del comma 1, la biblioteca deve disporre in ogni caso fra i propri dipendenti di personale di lingua italiana adeguatamente qualificato.

Art. 22
Finanziamento dell’attività e della gestione delle biblioteche

1. Possono essere ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie per l'adeguato funzionamento della biblioteca, quali:

a) acquisto di libri e media;

b) spese per il trattamento dei libri e media non rientranti nel servizio centralizzato della biblioteca;

c) materiale per la biblioteca;

d) abbonamenti a internet ed accesso a banche dati specifiche nel settore biblioteconomico;

e) spese per l'organizzazione di iniziative di promozione del libro, della lettura e della biblioteca: compensi e rimborsi per vitto, alloggio e viaggio ad autori ed esperti, realizzazione di strumenti didattici e informativi, spese di pubblicità e simili. I compensi e i rimborsi di cui alla presente lettera sono riconosciuti fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale;

f) spese per il personale non finanziato ai sensi degli articoli 27 e 27/bis della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 dei presenti criteri. Per tali spese trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’articolo 24;

g) spese di gestione delle sedi (locazione, riscaldamento, energia elettrica, telefono, valori postali e bollati, assicurazione, pulizie, materiale di cancelleria, piccola manutenzione e piccole attrezzature, imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, consulenze contabili e fiscali e altre spese funzionali allo svolgimento delle attività).

2. Le spese di cui al comma 1, lettere f) e g), non sono di norma ammesse a finanziamento nel caso delle biblioteche speciali, salvo deroghe opportunamente motivate.

3. I programmi di attività devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.

Art. 23
Requisiti del personale delle biblioteche

1. Il personale delle biblioteche di cui agli articoli 21, comma 1, lettera c), e 22, comma 1, lettera f), deve possedere i requisiti e svolgere le mansioni stabiliti per i corrispondenti profili professionali della Provincia.

2. Il personale è finanziato sulla base dei seguenti parametri di corrispondenza:

a) assistente di biblioteca, IV qualifica funzionale;

b) bibliotecario qualificato/bibliotecaria qualificata, VII qualifica funzionale;

c) direttore/direttrice, VIII qualifica funzionale.

2. Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.

3. Per le biblioteche gestite da enti privati, il personale verrà selezionato tramite colloqui ai quali saranno presenti anche rappresentanti dell’ufficio provinciale competente in materia di biblioteche.

Art. 24
Finanziamento del personale delle biblioteche

1. Le spese relative al titolo “personale” sono finanziate ai sensi degli articoli 27 e 27/bis della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

2. Le spese per il personale comprendono stipendi, trattamenti di fine rapporto e oneri riflessi.

3. Ai sensi dell'articolo 27/bis della legge provinciale n. 41/1983, può essere inoltre corrisposto al direttore/alla direttrice della biblioteca un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dell'indennità di direttore d'ufficio dell’amministrazione provinciale, corrispondente alla misura del coefficiente 0,8 ai sensi del vigente contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano, sempre che percepisca effettivamente l'importo sotto forma di indennità. Ogni eventuale variazione relativa alla corresponsione dell’indennità o all’importo dell’indennità corrisposta deve essere tempestivamente comunicata.

4. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dall'ente richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.

Art. 25
Finanziamento di progetti, attività e manifestazioni

1. A istituzioni, associazioni, comitati e cooperative di cui all’articolo 28 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, possono essere erogati vantaggi economici per far fronte alle spese per progetti, attività e manifestazioni per la promozione della lettura, la formazione e l’assistenza alle biblioteche.

2. Di norma le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in stretta collaborazione con l’ufficio provinciale competente o con esperti ed esperte individuati in accordo con lo stesso.

3. Per la realizzazione delle iniziative sono ammesse a finanziamento le voci di spesa di cui all'articolo 22. Per le voci indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, si considerano solo i costi ritenuti indispensabili per l'attuazione di attività specifiche.

Art. 26
Finanziamento degli investimenti

1. Possono essere concessi finanziamenti per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche situati in provincia di Bolzano, nonché per l’acquisto di arredi, attrezzature e altri mezzi e ausili tecnici e di trasporto utili all’espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono compresi anche i relativi costi di progettazione.

2. I contributi per investimenti destinati a interventi strutturali sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

a) ultimazione di interventi che prevedono diverse e autonome fasi di sviluppo o interventi urgenti;

b) lavori di manutenzione e di ristrutturazione;

c) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture e in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.

3. I provvedimenti di concessione di contributi relativi all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture bibliotecarie indicano, ai fini della pianificazione finanziaria, la stima delle conseguenti, nuove spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente.

4. Prima della presentazione di un progetto è comunque necessario avvalersi della consulenza dell’ufficio provinciale competente in materia di biblioteche o di esperti ed esperte individuati in accordo con lo stesso.

5. Il richiedente il contributo per beni immobili deve garantire che la struttura finanziata sia utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività bibliotecarie. Ciò avviene, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

6. Per quanto riguarda le biblioteche gestite da enti privati, a seconda del tipo di investimento (attrezzature, arredi, ecc.), viene posto un vincolo per l’utilizzo dei beni finanziati in un rapporto adeguato al finanziamento ricevuto.

7. I programmi di acquisti e lavori devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.

Art. 27
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie,

b) interessi di mora e sanzioni;

c) spese per premi, regali, omaggi, rinfreschi, decorazioni di ogni tipo;

d) spese di rappresentanza, anche a favore di soci o dipendenti dell’ente richiedente;

e) spese di viaggio o per gite e altre attività di carattere ricreativo;

f) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

g) compensi a componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati, ovvero a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a candidati ufficiali agli stessi;

h) spese per attività e manifestazioni su tematiche riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;

i) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.

Art. 28
Anticipazioni

1. Non vengono concesse anticipazioni a enti pubblici.

2. L'ente privato, beneficiario di un contributo, può richiedere l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell'80% dell'ammontare delle singole tipologie di contributo concesso per l’anno di riferimento. Tale anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo;

b) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell’80% dell’ammontare complessivo dei contributi ordinari concessi nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. Tale anticipazione è erogata in attesa della concessione del contributo per l'anno di competenza e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e funzionamento della struttura, nonché a spese per il personale dipendente. La relativa domanda deve essere presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

Art. 29
Rendiconto delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo vantaggio economico, entro i seguenti termini: preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione dell’anticipazione.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

4. L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti agevolati o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 30
Termini per la rendicontazione dei contributi

1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Nel caso di contributi relativi ad attività o investimenti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

Art. 31
Rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi ordinari i beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente;

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.) fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

3) i beneficiari possono limitare la produzione dei documenti di spesa all’importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) il conto consuntivo (bilancio di esercizio) o il rendiconto gestionale ordinario. In particolare:

1) per gli enti che beneficiano di contributi superiori a 50.000,00 euro: il conto consuntivo (bilancio di esercizio) dell’anno precedente, redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti;

2) per gli enti che beneficiano di contributi pari o inferiori a 50.000,00 euro: il rendiconto gestionale ordinario dell’anno precedente.

Nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie, il richiedente dovrà predisporre un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente.

I documenti di cui alla presente lettera sono richiesti anche al fine di valutare il livello di economicità e trasparenza del soggetto finanziato e la ricaduta sociale del finanziamento erogato;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative e i relativi importi;

3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di attività ammesso a contributo;

4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera f);

e) l'estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci o l'organo competente approva la relazione sull'attività svolta, il rendiconto gestionale o il conto consuntivo (bilancio di esercizio) relativi all'anno di riferimento del contributo ordinario;

f) i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 35 con i nominativi degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

2. Ai fini della rendicontazione dei contributi straordinari i beneficiari devono presentare la documentazione di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 1.

Art. 32
Rendicontazione dei contributi per investimenti

1. La documentazione di spesa per la rendicontazione dei contributi per investimenti è composta da:

a) la domanda di liquidazione;

b) un elenco semplice dei documenti di spesa;

c) i documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.), fino alla concorrenza del contributo concesso, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

d) l'estratto dell'inventario del beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile per la loro custodia;

e) la dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per i medesimi investimenti e i relativi importi;

3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di investimenti ammessi a contributo;

4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti.

2. Gli enti pubblici presentano, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettere b) e c), l’elenco dei documenti di spesa fino alla concorrenza del contributo concesso, ai sensi dell’articolo 29/quater della legge provinciale n. 41/1983, e dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’ apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente.

Art. 33
Liquidazione

1. Ai fini della liquidazione dell'intero vantaggio economico, la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.

2. Se, invece, le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il vantaggio economico è ridotto in proporzione.

3. Di norma la riduzione del vantaggio economico per due anni consecutivi comporta l'assegnazione di un finanziamento che non potrà essere superiore all'ultimo vantaggio economico effettivamente liquidato.

4. Per la liquidazione del vantaggio economico l'ufficio provinciale competente verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al programma di attività o all’investimento approvato e la confronta con il preventivo allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio provinciale ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il vantaggio economico è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento o la maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.

6. Sono ammesse compensazioni fra le singole voci di spesa, di norma fino a una variazione massima del 25% del loro importo, all’interno di ciascuno dei titoli di spesa relativi ad attività, gestione e investimenti.

7. In sede di liquidazione dei vantaggi economici, l’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

8. Sui singoli documenti di spesa andrà apposto il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.

Art. 34
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente:

a) devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) devono essere intestati al beneficiario del vantaggio economico;

c) devono essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio provinciale competente su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario del vantaggio economico;

d) devono essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;

e) in caso di contributi ordinari e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure ove l’iniziativa interessi anche parte dell’anno successivo ovvero venga svolta in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione; resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;

f) in caso di investimenti strutturali e di progetti, possono riguardare anche obbligazioni assunte dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.

Art. 35
Volontariato

1. I beneficiari possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del vantaggio economico concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, ai beneficiari è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. Il beneficiario non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci alle sedute degli organi istituzionali.

4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il prestatore fa parte.

Art. 36
Obblighi del beneficiario

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi di cui ai presenti criteri, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della domanda di concessione o di liquidazione.

Art. 37
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’Ufficio provinciale Spese e/o da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Cultura italiana e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio provinciale competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall'ufficio provinciale competente.

5. Il controllo verte su:

a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;

b) la realizzazione dei programmi di attività e di investimento per i quali è stato concesso il vantaggio economico;

c) il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 29/quater, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche (solo per le biblioteche centro di sistema);

d) la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio provinciale competente per la liquidazione dei vantaggi economici e la sua riconducibilità alle spese ammesse;

e) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’ente (solo per gli enti privati);

f) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati (solo per gli enti privati);

g) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile e la governance adeguata agli scopi sociali;

h) la correttezza e trasparenza del conto consuntivo (bilancio di esercizio) o rendiconto gestionale (solo per gli enti privati);

i) eventuali ulteriori ambiti di verifica.

Art. 38
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire ai cittadini di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico ed esercitare il loro diritto alla partecipazione e al controllo, tutte le attività e le iniziative di promozione del libro, della lettura e della biblioteca finanziate secondo i presenti criteri, devono essere debitamente pubblicizzate e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.

2. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, inserzioni sui mezzi di stampa, pagine web, etc.) delle attività finanziate devono riportare quanto segue: "La presente iniziativa è realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia (aquila), nonché da eventuali altri simboli grafici, in base alle indicazioni dell’ufficio provinciale competente.

3. Gli enti beneficiari forniscono tempestivamente all'ufficio provinciale competente, prima della loro diffusione, i programmi di attività ed il materiale promozionale.

4. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di concessione di futuri vantaggi economici.

5. Le strutture bibliotecarie devono disporre di adeguata segnaletica, ben distinguibile dalla pubblica via, e, nel caso abbiano beneficiato di vantaggi economici provinciali per i propri locali, devono apporre in posizione visibile agli utenti una targa con la seguente dicitura: "La presente struttura è stata realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”.

6. Chi intenda beneficiare, nell’ambito della propria attività istituzionale, di vantaggi economici per la realizzazione e la stampa di piccole pubblicazioni, anche sotto forma di registrazioni audiovisive, deve attenersi alla seguente ulteriore disposizione: il copyright deve rimanere al beneficiario del contributo provinciale oppure può, in casi specifici e motivati, essere condiviso con una casa editrice, che collabori all’editing ed eventualmente alla distribuzione dell’opera.

7. La Provincia può pubblicare anche online ogni informazione utile alla cittadinanza riguardo il finanziamento a sostegno delle attività di cui ai presenti criteri, ivi comprese le relazioni programmatiche e il bilancio sociale.

Art. 39
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni e iniziative di qualsiasi tipo viene formalmente concesso dal/dalla Presidente della Provincia o dall’Assessore/Assessora competente dietro presentazione di esplicita e documentata richiesta da parte dell’organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali è stato accordato.

Art. 40
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, dalla legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1996, n. 13.

Art. 41
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all’anno 2018 e seguenti.

Allegato 1

(art. 31, comma 1, lettera b), art. 31, comma 2, e art. 32, comma 2)

1. L’elenco dei documenti di spesa per la rendicontazione dei contributi deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

a) beneficiario;

b) oggetto della prestazione;

c) periodo di svolgimento dell’attività;

d) numero e data del documento e della quietanza di pagamento;

e) importo;

f) eventuali quote relative a oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

g) eventuale data di versamento delle ritenute in F24;

h) indicazione di quali documenti di spesa sono stati presentati ad altri uffici provinciali, enti locali e istituzioni private che concedono finanziamenti per le stesse voci di spesa.

2. Il/La legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara espressamente che i documenti contabili, indicati nell’elenco con il/i n. ___, sono stati emessi da persone appartenenti all’organo direttivo o da parenti e affini entro il quarto grado, dal coniuge o convivente di fatto delle stesse o da collaboratori retribuiti. Il/La legale rappresentante dichiara altresì che tali spese sono state espressamente e consapevolmente approvate dal direttivo.

3. Il/La legale rappresentante dichiara che il controllo di attinenza dei documenti contabili alla spesa ammessa è stato eseguito:

personalmente

avvalendosi della collaborazione retribuita del sig./della sig.ra ..................

avvalendosi della collaborazione volontaria del sig./della sig.ra ..................

avvalendosi di un collegio di revisori dei conti.

4. Il/La legale rappresentante dichiara che la contabilità dell’ente è tenuta:

dal sig./dalla sig.ra ……………

dallo Studio ……………

5. Io (nome e cognome) ………………………., legale rappresentante di ….………….………, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali che discendono dalle false dichiarazioni e di averne informato il direttivo. Tali responsabilità sono riassunte nell’articolo 2/bis e nell’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che si trascrivono nel presente modulo e s’intendono conosciuti per sottoscrizione in calce.

Art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

Indebita percezione di vantaggi economici

1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare di cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.

3. (abrogato)

4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

4/bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

5. (abrogato)

Art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

 

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ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 454
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ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 689
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ActionAction Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 813
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
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