1. La documentazione di spesa per la rendicontazione dei contributi per investimenti è composta da:
a) la domanda di liquidazione;
b) un elenco semplice dei documenti di spesa;
c) i documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.), fino alla concorrenza del contributo concesso, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;
d) l'estratto dell'inventario del beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile per la loro custodia;
e) la dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;
2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per i medesimi investimenti e i relativi importi;
3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di investimenti ammessi a contributo;
4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti.
2. Gli enti pubblici presentano, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettere b) e c), l’elenco dei documenti di spesa fino alla concorrenza del contributo concesso, ai sensi dell’articolo 29/quater della legge provinciale n. 41/1983, e dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’ apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente.