1. Possono essere ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie per l'adeguato funzionamento della biblioteca, quali:
a) acquisto di libri e media;
b) spese per il trattamento dei libri e media non rientranti nel servizio centralizzato della biblioteca;
c) materiale per la biblioteca;
d) abbonamenti a internet ed accesso a banche dati specifiche nel settore biblioteconomico;
e) spese per l'organizzazione di iniziative di promozione del libro, della lettura e della biblioteca: compensi e rimborsi per vitto, alloggio e viaggio ad autori ed esperti, realizzazione di strumenti didattici e informativi, spese di pubblicità e simili. I compensi e i rimborsi di cui alla presente lettera sono riconosciuti fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale;
f) spese per il personale non finanziato ai sensi degli articoli 27 e 27/bis della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 dei presenti criteri. Per tali spese trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’articolo 24;
g) spese di gestione delle sedi (locazione, riscaldamento, energia elettrica, telefono, valori postali e bollati, assicurazione, pulizie, materiale di cancelleria, piccola manutenzione e piccole attrezzature, imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, consulenze contabili e fiscali e altre spese funzionali allo svolgimento delle attività).
2. Le spese di cui al comma 1, lettere f) e g), non sono di norma ammesse a finanziamento nel caso delle biblioteche speciali, salvo deroghe opportunamente motivate.
3. I programmi di attività devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.