(1) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “di esclusiva competenza provinciale” sono soppresse.
(2) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “welches” è sostituita dalla parola: “welche”.
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis Le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta provinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale a questi dedicato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”