(1) La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, è così sostituita:
“i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative; il finanziamento di queste attività può anche essere destinato a coprire il vitto dei partecipanti;”.