(1) Il titolo della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: “Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia”.
(2) La rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: “Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia”.
(3) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, dopo le parole: “n. 133,” sono inserite le parole: “e di quelle in materia di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, nonché di Sportello unico per l’edilizia,” e dopo le parole: “nel rispetto” sono inserite le parole: “della disciplina provinciale nelle materie di competenza,”.
(4) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, dopo le parole: “zum Gesetz erhoben,” sono inserite le parole: “und der Bestimmungen in den Bereichen zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, stillschweigende Zustimmung, ausdrückliche Genehmigung und vorherige Mitteilung sowie im Bereich Einheitsschalter für das Bauwesen” e dopo la parola: “wobei” sono inserite le parole: “die Bestimmungen auf den Sachgebieten von Landeszuständigkeit und”.
(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può individuare ulteriori modalità attuative, d’intesa con il Consiglio dei Comuni nelle materie di interesse degli enti locali.”