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d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 221)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018

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1)
Pubblicata nel  supplemento 5 del B.U. 27 dicembre 2017, Nr. 52.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)

(1) La lettera d) del comma 4/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge provinciali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, ad eccezione delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di amministrazioni pubbliche;”.

(2) Nella lettera e) del comma 4/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, la parola: “nonché” è soppressa e dopo le parole: “aree montane,” sono inserite le parole: “nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,”.

(3) Alla fine del comma 4/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3/bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 4/bis, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione il comma 5/bis, lettera e).”

(4) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 4/quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “Übertragung der Verwaltungsvollmachten” sono sostituite dalle parole: “Übertragung von Verwaltungsvollmachten” e le parole: “Übertragung der Verwaltungsvollmacht” sono sostituite dalle parole: “Übertragung von Verwaltungsvollmachten”.

(5) Nel testo italiano alla fine della lettera e) del comma 5/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “in sede di prima applicazione, per le società di cui al comma 4/bis, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi alla data del 23 settembre 2016;“.

(6) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “erzielt haben,” sono sostituite dalle parole: “erzielt haben; für die Gesellschaften laut Absatz 4/bis Buchstabe e) werden in Erstanwendung die Ergebnisse der auf den 23. September 2016 folgenden fünf Geschäftsjahre berücksichtigt,”.

(7) L’alinea del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita: “6. Le società a controllo pubblico sono soggette alla seguente disciplina:”.

(8) La lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) l’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, se deliberato con motivazione dell’assemblea dei soci per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri.“.

(9) Nel testo italiano della lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “prevedere che,” sono soppresse e la parola: “dia” è sostituita dalla parola: “dà”.

(10) Nel testo tedesco della lettera c) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “vorzusehen, dass,” sono soppresse, dopo le parole: “der Gemeinderäte und der Landtagsabgeordneten,” è inserita la parola: “berechtigt” e le parole: “der Gesellschaft berechtigt;” alla fine della lettera sono sostituite dalle parole: “der Gesellschaft,”.

(11) Nella lettera c/bis) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,” sono sostituite dalle parole: “le persone nominate dalle amministrazioni di cui al comma 2, con incarichi di amministratore”.

(12) Nel testo italiano della lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “stabilire che” sono soppresse e la parola: “possa” è sostituita dalla parola: “può”.

(13) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “festzulegen, dass” e: “können” sono soppresse e dopo le parole: “beteiligten Gesellschaften” è inserita la parola: “können”.

(14) Nel testo italiano della lettera f) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “prevedere che” sono soppresse e la parola: “sia” è sostituita dalle parole: “deve essere”.

(15) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “zu gewährleisten, dass” sono soppresse, dopo la parola: „Aufsichtsräten“ è inserita la parola: “darf” e la parola: “ist” è sostituita dalla parola: “sein”.

(16) La lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un divieto di concorrenza che proibisce attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisce che un’eventuale violazione costituisca motivo di licenziamento;”.

(17) Dopo la lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere h), i), j) e k):

“h) i componenti degli organi amministrativi e di controllo, oltre ai requisiti stabiliti dallo statuto della società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;

i) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi, degli organi di controllo e dei dirigenti, si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l’obiettivo del contenimento della spesa. In ogni caso si applica il limite massimo retributivo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In deroga a quanto previsto dal comma 8, detta disciplina sui compensi si applica anche alle società da esso disciplinate;

j) gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, fatta salva l’esigenza di garantire sulle società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui alla lettera i), essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione della presente lettera non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;

k) le società controllate stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 13, comma 6/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, nonché ai sensi delle norme provinciali inerenti l’utilizzo delle procedure di mobilità e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione europea. I provvedimenti delle società e i relativi contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie. Le società controllate perseguono l’obiettivo del graduale allineamento con i criteri di assunzione del personale e con il trattamento giuridico-economico previsti dalla normativa provinciale. Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio in relazione agli esiti della revisione straordinaria di cui al comma 5 e redigono in via transitoria un elenco delle eventuali eccedenze di personale. Tale elenco viene pubblicato sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie, allo scopo di agevolare eventuali processi di mobilità a livello provinciale; a tale elenco attingono fino al 30 giugno 2018 le stesse amministrazioni prima di procedere a nuove assunzioni, salvi i casi ove sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze, che non sia incluso negli elenchi.”

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