(1) Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:
“2) il conferimento di onorificenze o riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi meritevoli; le spese possono comprendere costi per manifestazioni, nonché altri costi per cerimonie.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12.000,00 euro per l’anno 2018, in 12.000,00 euro per l’anno 2019 e in 12.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede con la legge di stabilità.