(1) Dopo l’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/ter (Disposizioni in materia di riscossione di entrate)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo articolo 2, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominati disciplinati dall’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali.”
(2) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12.1 (Pareggio di bilancio)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali.
2. I comuni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio.
3. La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti dei comuni, definendo i concorsi e gli obblighi degli stessi.
4. Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano l’obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio, nonché le relative sanzioni.”