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Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
Criteri e modalità per l'impiego della parte del canone annuo relativo alle derivazioni idroelettriche finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica e dei gamberi - Revoca della deliberazione del 04 luglio 2011, n. 1018

ALLEGATO

Criteri per l’impiego della quota del canone per le utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico destinata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica e dei gamberi

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di impiego dei proventi derivanti dalla quota pari a 0,95 euro del canone per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta delle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico destinata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica e dei gamberi, ai sensi dell’articolo 19/bis, comma 5, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2
Iniziative

1. I mezzi annualmente a disposizione in forza dell’articolo 19/bis, comma 5, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominati “fondo”, possono essere utilizzati per:

a) l’allevamento e il ripopolamento con avannotti e pesci giovani (al massimo estivali) della trota marmorata e del temolo nonché per la messa a dimora di uova fecondate artificialmente, al fine di sostenere la riproduzione naturale nei corsi d’acqua a salmonidi;

b) interventi migliorativi nei corsi d’acqua, quali le rivitalizzazioni, quando le stesse non siano già previste nei piani ambientali dei gestori idroelettrici, gli ampliamenti degli alvei di tratti fluviali, l’eliminazione di ostacoli alla migrazione dei pesci nonché le sistemazioni morfologiche finalizzate a migliorare lo stato ecologico dei tratti derivati;

c) misure mirate volte alla ricostituzione della fauna ittica autoctona e di altre specie ittiche di importanza alieutica, alterate o distrutte sia da eventi eccezionali di origine naturale, quali alluvioni e frane, che da interventi artificiali autorizzati di dissabbiamento e sfangamento dei bacini di raccolta e di compensazione;

d) interventi a tutela di specie minacciate quali piccoli pesci e gamberi di fiume autoctoni;

e) ricerca applicata, compreso il monitoraggio e i controlli di qualità di tutti gli interventi adottati per il mantenimento e il miglioramento della fauna ittica nelle acque pubbliche;

f) trasferimento tecnologico nonché campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sullo stato di conservazione della fauna ittica e degli habitat acquatici e sulle misure di tutela finanziate e realizzate con la quota del canone relativo alle derivazioni idroelettriche.

Art. 3
Proposte e approvazione delle iniziative

1. Strutture provinciali, federazioni della pesca, associazioni di pesca e acquacoltori possono presentare le loro proposte, con i rispettivi piani di finanziamento e di attuazione, entro il 31 ottobre di ogni anno all’Ufficio provinciale competente per la pesca. Sono ammessi progetti della durata di un anno e programmi la cui attuazione si estende nell’arco di più anni. Sia progetti che programmi hanno un costo minimo di 5.000,00 euro all’anno.

2. L’Ufficio provinciale competente per la pesca o un ente pubblico specializzato da esso incaricato esegue entro 60 giorni una valutazione tecnica degli interventi proposti e ne trasmette gli atti ai componenti dell’organo di consulenza di cui all’articolo 6.

3. Entro gennaio dell’anno successivo l’organo di consulenza esprime un parere sulla validità e finanziabilità delle proposte presentate. I progetti e programmi valutati positivamente sono approvati entro il 28 febbraio del medesimo anno dall’Assessore/Assessora alle Foreste, che decide sulla suddivisione del fondo tra le varie tipologie di iniziative di cui all’articolo 4.

4. Per le iniziative di soggetti privati agevolate ai sensi dei presenti criteri non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni pubbliche. Per i singoli progetti approvati il finanziamento può ammontare fino a 100 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentabili.

Art. 4
Suddivisione del fondo per tipologie di iniziative

1. Una percentuale massima del 45 per cento del fondo è destinata alla riproduzione e all’allevamento di trote marmorate e temoli, nonché, in caso di comprovata necessità, di specie autoctone di pesci di piccola taglia e gamberi, alle semine autorizzate nonché al monitoraggio e ai controlli di qualità degli interventi da parte dell’Agenzia Demanio provinciale. L’ufficio provinciale competente per la pesca assegna i pesci per le semine prodotti dal Centro di tutela delle specie ittiche e messi gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione provinciale ai diversi tratti di gestione, sulla base di valutazioni oggettive e delle linee guida fissate per la pesca.

2. Almeno il 25 per cento del fondo è destinato agli interventi di miglioramento morfologico degli habitat ittici nelle acque correnti. Questi interventi vanno attuati sulla base di progetti chiari e dettagliati. Tali progetti devono tenere coerentemente conto dei deficit riscontrati e quindi delle finalità da perseguire di caso in caso (ad es. l’ottenimento dei tiranti idrici necessari allo sviluppo di un popolamento ittico equilibrato, il miglioramento dei substrati, l’acquisto di aree per l’ampliamento degli alvei ecc.).

3. Fino al 30 per cento del fondo è destinato alle seguenti attività:

a) progetti di ricerca applicata, studi e pubblicazioni nei settori dell’ecologia dei pesci, della gestione della pesca, dell’ottimizzazione ecologica della produzione idroelettrica nelle acque da pesca, nonché della strutturazione e rivitalizzazione degli ambienti acquatici;

b) misure straordinarie finalizzate alla ricostituzione della fauna ittica autoctona alterata o distrutta da eventi naturali o interventi artificiali nonché, in caso di comprovata necessità, assegnazioni da parte della Provincia di pesci da semina appartenenti a specie d’interesse per la pesca e marcatura degli stessi;

c) riproduzione, allevamento e semina o traslocazione di trote marmorate e temoli, nonché monitoraggio e controlli di qualità di tali interventi da parte dell’acquacoltore, delle associazioni di pescatori o dell’autorità ittica competente.

Art. 5
Controlli

1. L’Ufficio provinciale competente per la pesca esamina e valuta i progetti e i programmi approvati dopo che sono stati ultimati. Il responsabile di progetto presenta a tale scopo una relazione finale, comprensiva di rendiconto economico e dei relativi allegati. I programmi vengono periodicamente sottoposti ad esami ad hoc. I progetti e i programmi dell’Ufficio provinciale competente per la pesca sono invece esaminati e valutati da un ufficio terzo competente nel settore.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio provinciale competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

3. L’Ufficio provinciale competente per la pesca può emanare apposite linee guida per gli interventi di riproduzione e di allevamento di pesci, per la loro semina, nonché per il monitoraggio e i controlli di qualità dei medesimi.

Art. 6
Organo di consulenza nel settore della pesca

1. Per l’esame delle iniziative volte al mantenimento e al miglioramento della fauna ittica, la Giunta provinciale nomina, per la durata di cinque anni, un organo di consulenza composto da:

a) un/una rappresentante dell’Ufficio provinciale competente per la pesca in qualità di presidente;

b) un/una rappresentante dell’Agenzia Demanio provinciale;

c) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per la protezione civile;

d) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;

e) un/una rappresentante dei concessionari di derivazioni idroelettriche, scelto/scelta fra i nominativi proposti dal concessionario maggiormente rappresentativo in provincia di Bolzano e dall’Unione Energia Alto Adige – Südtiroler Energieverband (SEV);

f) un/una rappresentante della Federazione provinciale della pesca (LFVS);

g) un/una rappresentante della Sezione di Bolzano della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).

2. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono nominati su proposta dell’Assessore/Assessora competente per la relativa materia.

3. Nella composizione dell’organo di consulenza deve essere assicurato il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici e l’equilibrio fra i generi.

4. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie e degli interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

5. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

6. Funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 7
Competenze dell’organo di consulenza

1. L’organo di consulenza esprime un parere sulle proposte di iniziative inoltrate ogni anno e stila una graduatoria dei progetti e dei programmi rispondenti ai presenti criteri. Al termine dei progetti ne vengono presentati gli esiti all’organo di consulenza, mentre per i programmi viene redatta una relazione annuale.

Art. 8
Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, per l’impiego dei mezzi del fondo negli anni 2017 e 2018 i termini previsti dallo stesso articolo sono fissati dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio provinciale competente per la pesca.

 

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