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l) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 451)
Regolamento relativo all’articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca

1)
Pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2017, n. 51.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l’articolazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali nonché l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.

Art. 2 (Articolazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca)

(1)  La Direzione Istruzione e Formazione tedesca è equiparata a un dipartimento dell’amministrazione provinciale. Alla Direzione Istruzione e Formazione è preposto un direttore/una direttrice per l’istruzione e la formazione in possesso di comprovate esperienze in ambito manageriale e dirigenziale nel settore formativo.

(2)  2)

(3)  3)

2)
L'art. 2, comma 2, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
3)
L'art. 2, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 3 (Competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca)

(1)  La Direzione Istruzione e Formazione tedesca:

  1. assicura il raccordo con le direttive politiche formative;
  2. assicura e coordina lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  3. assicura la disposizione delle risorse e ne coordina l’impiego e la distribuzione nella Direzione Istruzione e Formazione;
  4. assicura il raccordo circa il contenuto e la programmazione con la Direzione Istruzione e Formazione italiana e ladina;
  5. esercita, nei confronti delle direzioni provinciali e delle ripartizioni, funzioni di coordinamento.

Art. 4 (Collaborazione nella Direzione Istruzione e Formazione tedesca)

(1)  Le competenze in ordine ai procedimenti comuni tra le unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca sono descritte nel manuale di organizzazione, approvato dal direttore/dalla direttrice per l’istruzione e la formazione.

Art. 5 (Competenze delle direzioni provinciali)

(1)  Le direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria e lo sviluppo sistemico di qualità e la garanzia della qualità degli ambiti formativi loro assegnati e delle rispettive istituzioni formative.

(2)  Le direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono avere un sostituto o una sostituta.

Art. 6 (Competenze della Direzione provinciale Scuola dell’infanzia in lingua tedesca)

(1)  La Direzione provinciale Scuola dell’infanzia in lingua tedesca è competente per le scuole dell’infanzia in lingua tedesca della Provincia. Alla Direzione provinciale sono assegnati i circoli di scuola dell’infanzia.

(2)  Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuola dell’infanzia è diretto superiore dei direttori e delle direttrici dei circoli di scuola dell’infanzia ed esercita le funzioni previste dalle disposizioni vigenti per il ruolo di ispettore della scuola d’infanzia.

(3)  4)

4)
L'art. 6, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 7 (Competenze della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca)

(1)  La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca è competente per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca della Provincia.

(2)  Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole:

  1. è nominato/nominata in base alla procedura di cui all’articolo 19 dello Statuto di autonomia;
  2. esercita le competenze dell’intendente scolastico/dell’intendente scolastica; in tale veste esercita i compiti di cui all’articolo 16 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole può delegare al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale Scuola dell’infanzia, in accordo con il direttore/la direttrice per l’istruzione e la formazione, propri compiti riguardanti le scuole dell’infanzia; esso/essa può inoltre delegare, in accordo con il direttore/la direttrice per l’istruzione e la formazione, propri compiti anche alle altre direzioni provinciali e alle direzioni di ripartizione;
  3. si avvale dell’ispettorato scolastico, che è assegnato, come segreteria, al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale Scuole;
  4. può delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola e impiegare le ispettrici e gli ispettori scolastici – in accordo con i direttori e le direttrici provinciali coinvolti e con il direttore/la direttrice per l’istruzione e la formazione – anche in altre direzioni provinciali;
  5. in materia di stato giuridico è preposto/preposta ai dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca nonché al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale Scuola dell’infanzia. 5)

(3)  6)

5)
La lettera e) dell'art. 7, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 gennaio 2020, n. 5.
6)
L'art. 7, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 8 (Competenze e articolazione della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca)

(1)  La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è competente per le scuole professionali in lingua tedesca della Provincia. Essa si articola nel profilo “scuole professionali provinciali” e nel profilo “scuole professionali agricole e forestali, per l’economia domestica ed agroalimentare”.

(2)  Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è, in materia di stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti delle scuole professionali in lingua tedesca. Esso o essa è assistito o assistita da un sostituto o una sostituta. Le competenze e i compiti sono descritti nel manuale di organizzazione della Direzione provinciale.

(3)  7)

(4)  8)

(5) Alla Direzione provinciale Formazione professionale è assegnato il Centro di coordinamento Formazione continua. 9)

 

(6)  10)

(7)  Il Centro di coordinamento Formazione continua ha le seguenti competenze:

  1. coordinamento dei corsi e percorsi di formazione continua delle scuole professionali provinciali e delle scuole professionali agricole, forestali e per l'economia domestica e agroalimentare;
  2. programmazione e gestione di azioni formative e di qualificazione professionale, nonché di tirocini di orientamento e formazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l’obiettivo dell’inclusione professionale;
  3. misure individualizzate per la valutazione e l’orientamento lavorativo nonché riqualificazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l’obiettivo dell’inclusione professionale;
  4. istruttoria delle domande di contributo presentate da:
    1. persone singole per la partecipazione a percorsi di formazione continua;
    2. imprese per azioni formative sia interaziendali che aperte extraaziendali;
    3. enti di formazione per corsi di formazione aperti e attinenti al mondo del lavoro, rivolti a persone occupate e in stato di disoccupazione;
  5. consulenza formativa per persone e imprese.
7)
L'art. 8, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
8)
L'art. 8, comma 4, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
9)
L'art. 8, comma 5, è stato così modificato dall'art. 71, comma 2, del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
10)
L'art. 8, comma 6, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 9 (Comitato per la formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica)

(1)  Al fine dello scambio di informazioni e dell'armonizzazione di procedure è istituito il Comitato per la Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica. Oltre a garantire lo scambio reciproco di informazioni, il Comitato mira a riconoscere, proporre e discutere interessi comuni e quindi a concordare procedure comuni.

(2)  Il Comitato ha carattere consultivo. Esso si riunisce di norma due volte all’anno. Fanno parte del comitato:

  1. l’assessore/l’assessora provinciale alla formazione tedesca e l’assessore/l’assessora provinciale all’agricoltura, che lo presiedono;
  2. il direttore/la direttrice per l’istruzione e la formazione;
  3. il direttore/la direttrice provinciale o il suo sostituto/la sua sostituta;
  4. i direttori e le direttrici delle scuole professionali agricole e forestali, per l’economia domestica e agroalimentare;
  5. i e le rappresentanti delle associazioni professionali agricole, designati dall'Unione Agricoltori e Coltivatori diretti.

Art. 10 (Competenze della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina)   delibera sentenza

(1)  La Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina, con le sue direzioni scolastiche musicali, è competente per l’offerta delle scuole musicali. Essa ha il compito, ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, di promuovere e divulgare un’ampia formazione musicale di base a tutti livelli, tramite opportune offerte formative e altri provvedimenti diretti all’assolvimento di detti compiti.

(2)  fino (4) 11)

(5)  Il direttore/La direttrice provinciale delle scuole di musica è diretto superiore dei direttori e delle direttrici delle scuole musicali e del personale assegnato all’unità sezione musica popolare.

(6)  I direttori e le direttrici delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le Scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione e al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica e sono i diretti superiori del personale docente e amministrativo assegnato.

(7)  Alla Direzione provinciale Scuola musicale è assegnata, quale centro di coordinamento, l’unità sezione musica popolare con le seguenti competenze:

  1. svolgere attività di ricerca, diffusione e valorizzazione del patrimonio musicale;
  2. curare l’edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici;
  3. programmare e svolgere corsi specifici di formazione.

(8)  Le rette scolastiche e i canoni di noleggio per strumenti musicali sono stabiliti e disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.

(9)  L’assessore/L’assessora competente per la Direzione Istruzione e Formazione ladina può delegare la gestione delle scuole di musica delle località ladine alla Direzione provinciale Scuola musicale tedesca. In ogni caso, le varie forme di collaborazione tra la direzione provinciale e le scuole di musica delle località ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le assessore competenti.

massimeDelibera 13 ottobre 2020, n. 785 - Covid-19 – Rette delle scuole di musica della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina (modificata con delibera n. 723 del 24.08.2021)
11)
L'art. 10, commi 2 - 4, sono stati abrogati dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 11 (Comitato tecnico)

(1)  Al fine dello scambio di informazioni e dell'armonizzazione di procedure, la Giunta provinciale può nominare un comitato tecnico. Oltre a garantire lo scambio reciproco di informazioni il Comitato mira a riconoscere, proporre e discutere interessi comuni e quindi a concordare procedure comuni. I membri del Comitato sono esperti nei settori della musica, dell’istruzione e della cultura o rappresentanti delle associazioni musicali e delle amministrazioni comunali. Per i rimborsi spese si applicano le vigenti disposizioni provinciali.

Art. 12 (Competenze e articolazione della Ripartizione pedagogica)

(1)  12)

(2)  La Ripartizione pedagogica si articola in sette unità:

  1. inclusione;
  2. consulenza psicopedagogica;
  3. migrazione;
  4. sviluppo scolastico;
  5. didattica;
  6. pedagogia professionale;
  7. aggiornamento.

(3)  Le unità “inclusione”, “consulenza psicopedagogica” e “migrazione” sono riunite nel centro di competenza “integrazione e inclusione”. Esso è coordinato dall’ispettore o dall’ispettrice all’inclusione.

(4)  Le unità “didattica”, “sviluppo scolastico”, “pedagogia professionale” nonché “aggiornamento” sono riunite nel centro di competenza “lavoro formativo e insegnamento”. Esso è coordinato dal vicario/dalla vicaria del direttore/della direttrice di ripartizione.

(5)  In ogni unità vengono assegnati ad un collaboratore o ad una collaboratrice compiti di coordinamento. Esso/Essa è il superiore diretto dei collaboratori e delle collaboratrici assegnati all’unità e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

  1. concorda con loro gli obiettivi, controlla il rispetto degli obblighi di servizio e valuta i risultati;
  2. elabora le priorità di lavoro, predispone il programma di lavoro e cura l’attuazione delle misure che ricadono nella propria competenza o che sono state delegate dal preposto/dalla preposta;
  3. coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione nonché nella verifica dei risultati dei lavori;
  4. esercita tutte le ulteriori competenze che sono state delegate nell’ambito dell’incarico direttivo.

(6)  L’unità “inclusione” ha le seguenti competenze:

  1. elaborazione di disposizioni e convenzioni relative all’integrazione e inclusione;
  2. elaborazione dei ruoli per collaboratori e collaboratrici all’integrazione;
  3. elaborazione, in accordo con le direzioni provinciali competenti, di criteri per l’assegnazione, nella Direzione Istruzione e Formazione tedesca, delle risorse per il sostegno dell’integrazione e inclusione, incluse le risorse per il sostegno di bambini e giovani con background migratorio;
  4. osservazione degli sviluppi specifici nell’ambito dell’integrazione e analisi dei documenti diagnostici;
  5. prestito di ausili specifici per l’integrazione e di specifici materiali didattici.

(7)  L’unità “consulenza psicopedagogica” ha le seguenti competenze:

  1. consulenza all’integrazione e scolastica per il personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, il personale docente, i/le dirigenti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli alunni e le alunne;
  2. sostegno delle scuole di ogni ordine e grado in questioni psicopedagogiche;
  3. elaborazione di misure contro l’abbandono scolastico, sviluppo del lavoro sociale nelle scuole.

(8)  L’attività dell’unità “migrazione” è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici; questa unità ha le seguenti competenze:

  1. consulenza al personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, al personale docente, ai/alle dirigenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale e agli alunni e alle alunne;
  2. sostegno delle scuole di ogni ordine e grado nella formazione linguistica dei bambini e dei giovani con background migratorio;
  3. sostegno dell’istruzione interculturale;
  4. organizzazione di corsi linguistici per bambini e giovani con background migratorio;
  5. mediazione nel reperimento di mediatori e mediatrici interculturali.

(9)  L’unità „sviluppo scolastico“ ha le seguenti competenze:

  1. consulenza e sostegno delle scuole di ogni ordine e grado nello sviluppo organizzativo, nello sviluppo del lavoro formativo e dell’insegnamento e nella promozione della salute;
  2. consulenza e accompagnamento delle scuole di ogni ordine e grado nella valutazione interna;
  3. offerte di supervisione e coaching per dirigenti, personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, personale docente e per altri soggetti coinvolti nella formazione;
  4. consulenza e organizzazione di offerte nel settore della promozione delle eccellenze e formazione alla mobilità.

(10)  L’unità “didattica” ha le seguenti competenze:

  1. consulenza al personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, al personale docente, ai/alle dirigenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale, offerte per alunni e alunne e sostegno delle scuole di ogni ordine e grado in questioni di didattica specializzata;
  2. elaborazione di libri scolastici e di materiale didattico.

(11)  L’unità “pedagogia professionale” ha le seguenti competenze:

  1. consulenza delle scuole in questioni specifiche attinenti la scuola professionale;
  2. consulenza del personale docente delle scuole professionali in questioni didattiche e in questioni specifiche attinenti la scuola professionale;
  3. elaborazione di concetti pedagogico-didattici nonché accompagnamento nell’attuazione di riforme in materia di formazione professionale;
  4. qualificazione del personale docente nell’ambito del procedimento per il conseguimento dell’idoneità;
  5. attuazione di specifici compiti concordati con la direzione provinciale.

(12)  L’unità “aggiornamento“ ha le seguenti competenze:

  1. elaborazione del piano provinciale dell’aggiornamento;
  2. programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento;
  3. consulenza alle scuole di ogni ordine e grado in materia di aggiornamento a livello di direzione e distrettuale;
  4. promozione dell’aggiornamento nell’Euregio, in Italia e all’estero;
  5. qualificazione e professionalizzazione dei/delle consulenti;
  6. gestione dell’Accademia di aggiornamento “Schloss Rechtenthal”.

(13)  13)

(14)  Al fine di assicurare la vicinanza dei servizi di consulenza alle singole scuole di ogni ordine e grado, questi servizi sono offerti, in quanto possibile, in forma decentrata nei centri di consulenza pedagogica delle seguenti località: Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Silandro. Ad un collaboratore o ad una collaboratrice di ogni centro di consulenza pedagogica viene rispettivamente assegnato il compito di coordinatore o coordinatrice.

(15)  Il direttore/La direttrice della Ripartizione pedagogica è in possesso di comprovata esperienza manageriale e dirigenziale nel settore formativo.

(16)  Le competenze e i compiti della Ripartizione pedagogica sono descritti nel proprio manuale di organizzazione, che viene approvato dal direttore/dalla direttrice di ripartizione.

12)
L'art. 12, comma 1, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
13)
L'art. 12, comma 13, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 13 (Competenze della Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione)

(1) 14)

(2) Se presentati congiuntamente, i decreti e le deliberazioni della Ripartizione sono vistati, per la legittimità, anche dal direttore/dalla direttrice della rispettiva direzione provinciale o dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione pedagogica.

(3) 15)

(4) 16)

14)
L'art. 13, comma 1, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
15)
L'art. 13, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
16)
L'art. 13, comma 4, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 14  17)

17)
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 15  18)

18)
L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 16  19)

19)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 17  20)

20)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 18  21)

21)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 19 (Norme transitorie)

(1)  In prima applicazione i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle rispettive unità organizzative che succedono alle attuali unità organizzative.

(2)  I contratti stipulati dall’Istituto pedagogico e dall’Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina ovvero dai loro successori vengono amministrati, per la Provincia autonoma di Bolzano, dalla Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione.

Art. 20 (Abrogazioni)

(1)  Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2018:

  1. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 1980, n. 23, e successive modifiche;
  2. i punti 16 e 22 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  3. i punti 16., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. e 16.5. dell’allegato 1 e l’allegato 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche;
  4. il decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2011, n. 31, limitatamente alle disposizioni riguardanti l’area “Formazione professionale tedesca”;
  5. i commi 1 e 2 dell’articolo 1, l’articolo 2, il comma 2 dell’articolo 3, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 e i commi 1 e 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2012, n. 33, e successive modifiche;
  6. l’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39, e successive modifiche;
  7. il decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)  Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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