(1) La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è competente per le scuole professionali in lingua tedesca della Provincia. Essa si articola nel profilo “scuole professionali provinciali” e nel profilo “scuole professionali agricole e forestali, per l’economia domestica ed agroalimentare”.
(2) Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è, in materia di stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti delle scuole professionali in lingua tedesca. Esso o essa è assistito o assistita da un sostituto o una sostituta. Le competenze e i compiti sono descritti nel manuale di organizzazione della Direzione provinciale.
(3) 7)
(4) 8)
(5) Alla Direzione provinciale Formazione professionale è assegnato il Centro di coordinamento Formazione continua. 9)
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(7) Il Centro di coordinamento Formazione continua ha le seguenti competenze: