(1) In prima applicazione i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle rispettive unità organizzative che succedono alle attuali unità organizzative.
(2) I contratti stipulati dall’Istituto pedagogico e dall’Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina ovvero dai loro successori vengono amministrati, per la Provincia autonoma di Bolzano, dalla Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione.