1. Per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria devono essere verificati non solo il rendimento dell’impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno per il raffrescamento dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.
2. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.
3. I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento d’aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
4. In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento d’aria, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
5. La valutazione del dimensionamento dell’impianto non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di condizionamento in questione ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è rimasto invariato.