1. Gli impianti di cui agli articoli 4 e 5 sono soggetti al primo controllo entro i termini stabiliti rispettivamente nell’articolo 4, comma 3, e nell’articolo 5, comma 3; tali termini decorrono dalle seguenti date:
a) impianti di riscaldamento con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW: 1° gennaio 2018;
b) impianti di condizionamento d’aria con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW: 1° gennaio 2018.