1. Possono essere acquistate le seguenti opere di artiste e artisti originari della provincia di Bolzano o la cui vita e attività artistica si svolgano prevalentemente nel territorio provinciale:
a) quadri;
b) sculture;
c) installazioni;
d) oggetti;
e) fotografie;
f) altre analoghe forme di produzione artistica.
2. Possono essere acquistate solo opere di artiste e artisti viventi o opere la cui esecuzione non risalga a più di 50 anni.
3. Il prezzo di acquisto delle singole opere deve essere inferiore a 40.000 euro.