(1) La definizione di seguito utilizzata di “servizi” si riferisce agli asili nido, alle microstrutture per la prima infanzia, alle microstrutture aziendali e al servizio di assistenza domiciliare all’infanzia presenti in Alto Adige; essi integrano e supportano le famiglie nella formazione, nell’educazione e nell’assistenza alla prima infanzia.
(2) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia all’interno dei servizi si svolgono in lingua italiana, tedesca e, dove previsto dalle norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di uso della lingua, in lingua ladina.